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Sentenza

Sentenza n. 1199/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 49/2025 pubblicata l’8.01.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 10382/2024.

Giustizia amministrativa202502530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 49/2025 del Tribunale ordinario di Catania, passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione e notificata in forma esecutiva al Ministero il 13 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente la carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro, oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva accreditato l'importo dovuto, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha contestato il titolo esecutivo né documentato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di previa notificazione del titolo all'Amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l'Amministrazione non aveva provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, in applicazione dell'art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al titolo, mediante l'accredito di 1.500 euro sulla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura del ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    nomina di un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ammette l'esperimento del giudizio di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    termine decennale per la proposizione dell'azione

    L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    è stata documentata l'avvenuta notificazione al Ministero resistente della detta sentenza di cui si chiede l'esecuzione

    La previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice costituisce adempimento rilevante ai fini della proponibilità dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Spetta all'Amministrazione che intenda opporsi all'ottemperanza provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo risultante dal giudicato.

  • art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412

    oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6

    Individua la misura degli accessori riconosciuti sul credito oggetto della condanna, come richiamata dal titolo esecutivo.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994

    È richiamato dal titolo giudiziale in relazione alla disciplina degli accessori dovuti.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate ipotesi, può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208

    così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l)

    È richiamato quale disposizione modificativa o integrativa della disciplina relativa al commissario ad acta e al relativo compenso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o di attribuzione di una prestazione.
  • Quando l'Amministrazione non contesta il titolo esecutivo e non documenta l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo.
  • Il previo decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione e la notificazione del titolo all'Amministrazione consentono di procedere al giudizio di ottemperanza, nel rispetto dei termini processuali applicabili.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, l'incarico può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, per analogia, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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