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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23945/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria fondo dominante)

La controversia

La controversia nasce da una servitù convenzionale di passaggio pedonale e carrabile, costituita a favore di un fondo agricolo e gravante su un viale largo sei metri appartenente ai fondi serventi. In primo grado era stata riconosciuta la servitù, ma era stato anche ritenuto che l'apertura, sul fondo dominante, di un'attività di agricampeggio avesse aggravato la servitù, giustificando la limitazione del passaggio ai soli mezzi propri della titolare del fondo dominante ed escludendo i mezzi di terzi. I proprietari dei fondi serventi hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva invece escluso l'aggravamento e aveva consentito l'uso del passaggio anche nell'ambito dell'attività di agricampeggio. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 1063, 1065, 1067, 1362 e 1366 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'aggravamento della servitù senza considerare l'aumento effettivo di persone e veicoli sul viale, l'uso da parte di clienti, fornitori, scolaresche e turisti, e il fatto che gli atti costitutivi della servitù escludevano interventi edificatori e presupponevano un uso agricolo in senso stretto. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1065, 1067 e 2135 c.c., nonché della L. n. 96/2006 e della L.R. Puglia n. 42/2013, contestando che l'attività svolta fosse realmente agrituristica o connessa a quella agricola e lamentando che la Corte avesse considerato sussistente la qualità di imprenditrice agricola e la legittimità dell'agricampeggio senza verificare il rispetto dei requisiti normativi locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità perché riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già la pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, e che nella specie la Corte d'appello aveva comunque esaminato CTU, documenti e risultanze istruttorie per escludere l'aggravamento della servitù. Ha quindi confermato la decisione impugnata quanto al rigetto della domanda di aggravamento e alla riforma della pronuncia di primo grado, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1063 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di contenuto ed estensione della servitù; la Corte non ravvisa un'erronea applicazione di legge, ma una censura diretta al riesame del fatto.

  • art. 1065 c.c.

    la Corte ribadisce che l'aggravamento della servitù va valutato in concreto e non è in re ipsa; il bisogno del fondo dominante deve essere soddisfatto con il minor aggravio possibile per il fondo servente, ma la verifica è di merito.

  • art. 1067 c.c.

    richiamato in relazione al divieto di aggravamento della servitù; la Corte ritiene che la valutazione dell'effettivo aggravio sia rimessa al giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione degli atti costitutivi della servitù; la Corte osserva che la Corte d'appello ha correttamente considerato la comune intenzione delle parti e l'originario uso agricolo.

  • art. 1366 c.c.

    invocato come canone di buona fede nell'interpretazione del titolo; la Corte non ravvisa violazione del canone ermeneutico.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per qualificare l'attività agricola e le attività connesse; la Corte valorizza l'evoluzione dell'attività agricola e la connessione dell'agricampeggio con essa.

  • L. 20 febbraio 2006, n. 96

    richiamata dai ricorrenti sulla disciplina dell'agriturismo; la Corte rileva che la relativa censura non era stata dedotta tempestivamente e non impone una diversa valutazione di fatto in cassazione.

  • L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 42

    invocata per i requisiti regionali dell'agricampeggio; la Corte osserva che la questione non risultava utilmente devoluta al giudice di appello e comunque richiederebbe accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi, ma le doglianze sono state qualificate come dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i soli casi di motivazione mancante o apparente, non ricorrenti nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di servitù, l'aggravamento derivante da una diversa modalità di esercizio non si presume, ma deve essere accertato in concreto sulla base delle specifiche circostanze della fattispecie; tale accertamento è riservato al giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: le censure devono investire errori di diritto o, nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • Dopo la riforma del 2012 dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante o apparente.
  • L'interpretazione del titolo costitutivo di una servitù deve avvenire secondo i criteri degli artt. 1362 e 1366 c.c., valorizzando la comune intenzione delle parti e la buona fede, ma il giudizio sull'eventuale aggravamento resta pur sempre un giudizio di fatto.
  • La qualificazione di un'attività come agricola o connessa all'attività agricola, ai fini della verifica dell'incidenza sull'esercizio della servitù, richiede una valutazione delle concrete modalità di svolgimento e della situazione dei fondi, non potendo essere affrontata in cassazione come questione di fatto nuova.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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