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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14954 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava il riconoscimento dei requisiti necessari per l'iscrizione della fondazione nel registro ONLUS. In particolare, sosteneva che l'atto costitutivo e lo statuto non prevedessero espressamente l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Contestava inoltre la presenza di ulteriori requisiti statutari, tra cui l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e la riconducibilità dell'attività di tutela dei tetti e della sostanza architettonica tradizionale al settore della tutela dei beni di interesse storico-artistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati i primi due motivi. Ha stabilito che la mera presenza della denominazione "ONLUS" nell'atto costitutivo o nell'intestazione dello statuto non è sufficiente: lo statuto e l'atto costitutivo devono prevedere espressamente come obbligatorio l'uso della locuzione o dell'acronimo nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. La sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della fondazione, con conseguente conferma del diniego di iscrizione nel registro ONLUS. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1

    Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [...] gli enti [...] i cui statuti o atti costitutivi [...] prevedano espressamente

    La norma richiede che i requisiti per la qualifica ONLUS siano espressamente contenuti nell'atto costitutivo o nello statuto; non è sufficiente che l'ente li osservi di fatto.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. a), punto 7

    tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089

    L'attività statutaria deve essere riconducibile in modo puntuale a uno dei settori previsti dalla legge; la riconducibilità non può essere affermata in modo meramente apodittico.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. i)

    l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

    L'uso della denominazione ONLUS deve essere previsto espressamente come obbligo nello statuto e nell'atto costitutivo, con riferimento alla denominazione, ai segni distintivi e alle comunicazioni al pubblico. La sola presenza della parola ONLUS nel nome dell'ente non soddisfa il requisito.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. g)

    Lo statuto o l'atto costitutivo devono contenere espressamente l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; tale requisito deve risultare dal testo statutario e non può essere desunto genericamente.

  • D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409

    La disposizione è richiamata nell'ambito della definizione dei beni di interesse storico e artistico che possono rientrare nel settore di attività ONLUS previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), punto 7, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1

    Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [...] sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative

    Le norme che definiscono le ONLUS e attribuiscono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente per estendere benefici o qualifiche.

  • Cass. civ., 25 ottobre 2017, n. 25292

    Le norme in materia di esenzioni e agevolazioni fiscali, comprese quelle che definiscono la qualifica di ONLUS, non sono suscettibili di interpretazione analogica estensiva.

Massime di principio

  • Per ottenere una qualifica fiscale o l'iscrizione in un registro agevolato, i requisiti richiesti dalla legge devono essere indicati in modo espresso e puntuale nell'atto costitutivo o nello statuto.
  • La concreta osservanza di un requisito non supplisce alla sua mancata previsione formale nei documenti costitutivi dell'ente.
  • La semplice inclusione dell'acronimo ONLUS nella denominazione dell'ente non è sufficiente: deve essere previsto l'obbligo di utilizzarlo nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
  • Gli obblighi contabili, come la redazione annuale del bilancio o del rendiconto, devono risultare chiaramente dallo statuto o dall'atto costitutivo.
  • Le agevolazioni fiscali e le qualifiche che ne costituiscono il presupposto sono soggette a interpretazione restrittiva; in caso di dubbio non è ammessa un'estensione analogica dei requisiti.
  • Quando la legge collega l'iscrizione a specifici settori di attività, lo scopo statutario deve descrivere con sufficiente precisione l'attività svolta e il suo collegamento con il settore normativamente previsto.

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