Cassazione Penale, Sentenza n. 43784/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al reato contestato al capo 23 (detenzione illegale di arma da sparo). È stata disposta la scarcerazione del Minichini relativamente a quel capo di imputazione, ove non sia detenuto per altra causa, e ordinati gli adempimenti di rito della cancelleria.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo: violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui viene attribuita al ricorrente la co-detenzione e il porto dell'arma in base a una singola intercettazione. Dalla frase intercettata "va da Onofrio e digli che la porta" il ricorrente deduceva solo che Minichini era informato della detenzione dell'arma da parte di Sepe Onofrio, ma non sussistono elementi fattuali o indiziari che attestino la concreta disponibilità o il porto dell'arma in capo a Minichini. La Corte territoriale ha effettuato un salto logico, ritenendo che l'ordine di recarsi a prendere Onofrio e la conoscenza delle circostanze valessero a integrare la co-detenzione.
Massime di principio
- L'attribuzione della detenzione o del porto di un'arma a una persona richiede elementi di fatto o indizi concreti e non può basarsi su interpretazioni dedotte da una singola espressione intercettata che al più dimostra conoscenza dell'esistenza dell'arma.
- La motivazione del provvedimento restrittivo deve evitare salti logici: la ricostruzione indiziaria deve essere coerente, concatenata e suffragata da più elementi che colleghino concretamente l'imputato al bene o all'azione contestata.
- La semplice disponibilità informativa (essere a conoscenza che un terzo possiede un'arma) non equivale alla disponibilità materiale o alla co-detenzione dell'arma e quindi non giustifica provvedimenti cautelari gravosi senza ulteriori riscontri.
- Se la Corte di legittimità ha indicato un vizio nella motivazione di merito, il giudice che riesamina la questione deve conformarsi alle indicazioni senza compiere ricostruzioni non sorrette da prove; altrimenti la Cassazione può annullare senza rinvio.
- In sede di sindacato motivazionale della Cassazione è possibile censurare vizi logici e carenze probatorie che incidono sulla gravità indiziaria necessaria per misure cautelari: ciò può comportare la revoca della misura e la scarcerazione se non sussistono altre cause di detenzione.
- Nella valutazione cautelare, è necessario distinguere tra ordini o inviti riferiti a un terzo (es. "vai da X") e l'effettivo compimento dell'atto che implichi la detenzione o il porto di armi; l'accertamento di quest'ultimo richiede elementi di riscontro (es. ulteriori intercettazioni, riscontri investigativi, dichiarazioni, sequestri).
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