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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29751/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguardava una contestazione di tentata truffa commessa mediante telefonata ai danni di una persona offesa, indotta a credere di dover pagare un debito per un abbonamento a una rivista e minacciata di pignoramento. A seguito del raggiro, la persona offesa disponeva un bonifico bancario in favore dell'indagato, ma lo revocava subito dopo aver compreso l'inganno, sicché il profitto non si perfezionava. Il Tribunale di Monza si era dichiarato incompetente ritenendo territorialmente competente Padova, luogo in cui la vittima aveva ricevuto la telefonata e posto in essere l'atto dispositivo; il Tribunale di Padova, a sua volta, aveva declinato la competenza in favore di Monza, valorizzando il luogo di residenza dell'imputato, assumendo che, trattandosi di comunicazione telefonica, non fosse possibile individuare con certezza il locus commissi delicti. Il conflitto era dunque centrato sulla corretta individuazione del criterio di competenza territoriale nei reati tentati commessi a distanza e, in particolare, sulla rilevanza del luogo di ricezione della comunicazione ingannatoria quale ultimo atto diretto a commettere il delitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di competenza per la stasi processuale determinata dal rifiuto di entrambi i giudici di conoscere del procedimento. Nel merito ha risolto il conflitto affermando la competenza territoriale del Tribunale di Padova. Ha ritenuto che, trattandosi di tentata truffa non sfociata nel conseguimento del profitto per la revoca immediata del bonifico da parte della vittima, si applica l'art. 8, comma 4, c.p.p.; il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato coincide con quello in cui la persona offesa ha ricevuto la telefonata presso la propria abitazione in Padova, poiché la condotta ingannatoria a distanza acquista rilievo solo quando perviene a conoscenza del destinatario. Gli atti sono stati quindi trasmessi al Tribunale di Padova.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    richiamato per la trasmissione degli atti alla Corte in caso di conflitto di competenza

  • art. 8 c.p.p.

    ultimo atto diretto a commettere il delitto

    nei delitti tentati la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato

  • art. 8, comma 4, c.p.p.

    Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto

    criterio decisivo applicato per individuare la competenza nel luogo di ricezione della telefonata ingannatoria

  • art. 9 c.p.p.

    criterio sussidiario di competenza richiamato dal giudice declinante in mancanza di localizzazione certa del fatto

  • art. 642 c.p.

    evocato in via analogica per affermare che la dichiarazione ingannevole ha natura recettizia e produce effetto quando perviene a conoscenza del destinatario

Massime di principio

  • Nel delitto tentato commesso mediante comunicazione a distanza, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui la comunicazione perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, perché solo in quel momento la condotta ingannatoria può esplicare la sua attitudine offensiva e induttiva.
  • Quando la persona offesa, indotta in errore, compie un atto dispositivo patrimoniale che viene immediatamente revocato, il reato resta allo stadio del tentativo e non si perfeziona il conseguimento del profitto.
  • Il criterio dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto, previsto per il tentativo, prevale sul ricorso ai criteri sussidiari di competenza se il luogo di consumazione dell'azione ingannatoria è individuabile.
  • Le comunicazioni fraudolente a contenuto patrimoniale hanno natura recettizia: la loro rilevanza penale e territoriale si collega alla ricezione da parte del soggetto passivo, non al mero luogo di emissione della telefonata o del messaggio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaTentativo
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

Testo integrale

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