Sentenza del 17/05/2024 n. 496 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
L'onere della prova per il riconoscimento del diritto al rimborso IRAP ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAccoglimento dell'appello del contribuente. Riconosciuto il diritto al rimborso per un importo complessivo di €23.395 (somma delle istanze €17.647 + €8.442 meno €2.694 già utilizzati in compensazione), oltre interessi legali dalla data dell'esborso. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €6.100 oltre accessori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso IRAP ex art. 38 d.P.R. 602/1973 per i periodi 2008-2011. L'Ufficio non rispose alle istanze, configurando silenzio-rifiuto; il contribuente promosse ricorso che fu respinto in primo e secondo grado perché si ritenne che la sua partecipazione nella società F. P. dimostrasse l'esistenza di autonoma organizzazione (quindi assoggettabilità ad IRAP). La Corte di cassazione annullò la sentenza di appello per carenza di adeguata motivazione nel ritenere che la semplice qualità di socio (in concreto partecipazione minoritaria ~12-13%) e la generica affermazione di affinità settoriale potessero dimostrare l'utilizzo dell'organizzazione societaria. In rinvio, il giudice ha valutato le prove: il contribuente dimostrò di svolgere l'attività senza dipendenti e con un esiguo elenco di beni strumentali; pertanto, una volta assolto l'onere probatorio iniziale, incombeva all'Amministrazione fornire prova contraria dell'esistenza di autonoma organizzazione. L'Ufficio non fornì elementi concreti (nessuna prova di disponibilità di risorse societarie, sinergie o controllo), per cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disciplina la procedura di istanza di rimborso; nella pratica la Corte ha ricordato che l'onere di provare il diritto al rimborso spetta inizialmente al contribuente che promuove l'istanza.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, co. 1
Stabilisce il presupposto dell'IRAP: l'esercizio abituale di un'attività 'autonomamente organizzata'. La nozione è stata declinata in termini oggettivi: responsabilità dell'organizzazione e impiego di beni strumentali eccedenti o uso non occasionale di lavoro altrui.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, co. 1, lett. c)
Indica l'ambito soggettivo dell'IRAP estendendo l'imposta alle persone fisiche esercenti arti e professioni quando è presente autonoma organizzazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
Ha precisato che l'autonoma organizzazione va intesa oggettivamente come un apparato esterno distinto dalla persona (beni strumentali e/o lavoro altrui) che apporta un 'quid pluris' produttivo giustificante l'imposizione.
Cass. SS.UU., 10/05/2016, n. 9451
Ha definito i criteri applicativi: il requisito sussiste quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo o si avvale non occasionalmente di lavoro altrui (oltre la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni solo esecutive/di segreteria).
Art. 2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo. Applicato in combinato con la giurisprudenza: il contribuente deve dimostrare la marginalità dei mezzi impiegati; se lo fa, grava sull'Amministrazione provare il contrario.
Art. 384 c.p.c.
Norma sui limiti del giudice di rinvio: il giudice a quo deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in caso di cassazione per vizio di motivazione può riconsiderare i fatti alla luce delle indicazioni fornite.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Regola la liquidazione delle spese tra le parti; la Corte ha rinviato la rideterminazione delle spese di merito alla fase di rinvio secondo l'esito globale del giudizio.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16660/2017
Giurisprudenza richiamata per i limiti dei poteri del giudice di rinvio: distingue i casi in cui il giudice è vincolato solo al principio di diritto da quelli in cui può riesaminare fatti e motivazioni.
Massime di principio
- Onere probatorio: il contribuente che chiede il rimborso IRAP deve inizialmente provare il diritto (es. che l'attività è svolta con beni strumentali esigui e basandosi prevalentemente sul proprio lavoro).
- Effetto della prova del contribuente: se il contribuente dimostra la marginalità dei beni strumentali e l'assenza di dipendenti, l'onere di provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ricade sull'Amministrazione finanziaria.
- Elemento probatorio necessario per l'Amministrazione: non è sufficiente la mera partecipazione societaria (soprattutto se minoritaria) o una generica affermazione di 'sinergia' o affinità settoriale; l'Ufficio deve fornire prove concrete di disponibilità di mezzi, controllo o uso non occasionale dell'organizzazione altrui.
- Valutazione della partecipazione societaria: una quota limitata e un numero non esiguo di soci (es. ~12% su 8 soci) non consentono di dedurre automaticamente la disponibilità delle risorse societarie da parte del socio.
- Identità o affinità di attività: la differenza di oggetto sociale tra il professionista e la società partecipata può essere rilevante; non può presumersi l'uso dell'organizzazione societaria senza elementi probatori di sinergia operativa.
- Silenzio dell'Ufficio: l'inerzia dell'Amministrazione configura silenzio‑rifiuto e legittima l'azione di rimedio da parte del contribuente mediante ricorso giurisdizionale.
- Limiti del giudice di rinvio: se la cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può riconsiderare i fatti e le prove alla luce dei principi indicati dalla Corte di cassazione.
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