Cassazione Civile, Ordinanza n. 07795/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2015, emesso a carico di una società di persone e dei soci, in esito a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza fondato anche su indagini penali. L'atto contestava operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una presunta frode fiscale. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che il numero esiguo delle fatture contestate escludesse la partecipazione consapevole alla frode e valorizzando la buona fede della società. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, perché la decisione di appello si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche e non controllabili, senza una valutazione critica complessiva degli atti. I contribuenti hanno resistito eccependo, da un lato, il difetto di legittimazione passiva di una delle socie e, dall'altro, l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la censura attaccasse in realtà il merito della motivazione.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti: ha escluso il difetto di legittimazione passiva della socia, rilevando che la controversia, originata da un avviso fondato su un p.v.c. unitariamente riferito alla società di persone e ai soci, comportava litisconsorzio necessario nei suoi confronti; ha poi rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché l'Agenzia non chiedeva una nuova valutazione del fatto, ma denunciava una nullità della sentenza per motivazione apparente. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apodittica e non consentisse di comprendere il ragionamento decisorio, poiché fondava l'accoglimento esclusivamente sull'esiguo numero di fatture contestate e sulla pretesa buona fede, circostanza considerata irrilevante in sé ai fini della configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto sull'onere della prova nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il veicolo processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ossia un vizio di attività del giudice e non una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia solo apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede, nel processo tributario, una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 12 preleggi
viene richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel principio sull'onere della prova nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione, perché formulata in modo apodittico o obiettivamente non controllabile.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale denunciabile è solo quello che si traduce in un'anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione né una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
- Una volta assolto tale onere da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di partecipare all'operazione evasiva.
- Ai fini della prova della partecipazione consapevole a una frode IVA, non è di per sé decisivo il numero limitato o elevato delle operazioni contestate; anche una sola operazione può integrare la fattispecie di inesistenza soggettiva.
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