Cassazione Civile, Ordinanza n. 09717/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e addizionali relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini bancarie e sulla mancata dichiarazione di somme ritenute compensi per prestazioni artistiche. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la decisione era stata confermata perché la CTR aveva ritenuto dimostrato che alcune movimentazioni bancarie derivavano da donazioni di un facoltoso soggetto estero con cui la contribuente aveva una relazione sentimentale. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sugli accertamenti bancari, sostenendo che la prova offerta dalla contribuente fosse solo generica e non idonea a vincere la presunzione legale sui versamenti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza confutare i rilievi dell'Ufficio; (3) omessa motivazione, censurando la formula sintetica con cui la CTR aveva dichiarato corrette le ragioni della sentenza appellata. In via preliminare la contribuente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per giudicato esterno relativo a una diversa annualità (2005), eccezione respinta dalla Corte perché i fatti accertati in quel giudizio non avevano carattere permanente e riguardavano annualità diverse e movimentazioni bancarie differenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il giudicato esterno per l'anno 2005, ritenendo non estensibile all'annualità 2006 l'accertamento relativo a fatti mutevoli e non permanenti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente perché indicava gli elementi essenziali del convincimento (relazione sentimentale e donazioni bancarie). Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la valutazione delle prove e delle presunzioni spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di sentenza d'appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata alle spese; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come parametro di legittimità dedotto nei gradi di merito in relazione alle garanzie del contribuente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in tema di accertamenti bancari, opera la presunzione legale sui versamenti e il contribuente deve fornire prova specifica della loro estraneità a redditi imponibili
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata per gli accertamenti IVA mediante indagini bancarie, con la medesima logica presuntiva
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico decisorio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
delimita i motivi di ricorso, ma non consente in cassazione la rivalutazione del merito o delle prove; il vizio motivazionale è inoltre precluso nei casi di cui all'art. 348-ter c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale" per essere sindacabile, altrimenti è solo apparente
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello è deciso sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento con prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il giudicato relativo a una diversa annualità può estendersi ai periodi successivi solo se investe elementi della fattispecie impositiva aventi efficacia permanente o pluriennale; non opera invece per fatti variabili da anno a anno o per movimentazioni bancarie specifiche di annualità diverse.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale sui versamenti e prelevamenti può essere vinta solo con prova specifica e analitica della loro irrilevanza fiscale; non sono sufficienti allegazioni generiche o ricostruzioni complessive della provenienza delle somme.
- La valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici e la loro idoneità dimostrativa, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La motivazione è solo apparente quando manca un reale iter logico-giuridico controllabile; una motivazione sintetica è sufficiente se individua gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione e consente di seguirne il ragionamento.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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