Cassazione Penale, Sentenza n. 19536/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.; il ricorrente contestava violazione di legge sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza non aveva applicato correttamente le indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019), aveva ignorato elementi concreti e positivi sul percorso rieducativo e sul venuto meno dei collegamenti mafiosi, e aveva basato il rigetto su considerazioni moralistiche e sulla mancata 'collaborazione' o mancata 'abiura' della mafia.
La decisione
Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il Tribunale deve svolgere un esame concreto e individualizzato degli elementi probatori (anche acquisendo informazioni da Procura nazionale antimafia, DDA e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché dagli atti carcerari e dalle relazioni), non può trasformare la mancata collaborazione in presunzione assoluta di pericolosità e non può esigere un'abiura morale come condizione necessaria per concedere i permessi, pur lasciando salva la possibilità di un nuovo rigetto se dall'istruttoria emergano elementi concreti di pericolo.
Norme richiamate
art. 30-ter ordinamento penitenziario
Norma che disciplina la concessione dei permessi premio; il giudice deve valutare la meritevolezza del beneficio anche alla luce di elementi individualizzanti del percorso rieducativo e dell'eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 30-bis ordinamento penitenziario
Regola il reclamo contro i provvedimenti sui permessi premio; la Corte ricorda che tale reclamo ha natura devolutiva di merito (richiamo ad art. 597 c.p.p.) e quindi il tribunale di sorveglianza deve poter riformare la decisione impugnata dopo aver colmato le lacune istruttorie.
art. 4-bis ordinamento penitenziario
La pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2019 ha annullato la presunzione assoluta di pericolosità connessa alla mancata collaborazione dei detenuti 'di prima fascia'; la Cassazione richiede che il Tribunale applichi la lettura costituzionalmente orientata, valutando in concreto l'eventuale assenza di attuali collegamenti mafiosi e il rischio di loro ripristino.
art. 58-ter ordinamento penitenziario
Norma richiamata dalla Corte costituzionale in relazione alla collaborazione; la mancata collaborazione non può più costituire automatica causa di esclusione dei benefici quando sussistano elementi concreti contrari alla persistenza di collegamenti mafiosi.
art. 416-bis codice penale
Titolo di reato (associazione mafiosa) che identifica i detenuti cd. 'di prima fascia' rispetto ai quali opera il regime di ostatività sul piano carcerario, soggetto però a valutazione individualizzata dopo la sentenza costituzionale.
art. 597 c.p.p. (richiamato)
Principio di devoluzione di merito: il reclamo ex art. 30-bis trasferisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere nel merito e non soltanto di riesaminare formalmente il provvedimento impugnato.
art. 666, comma 5 e art. 678 c.p.p. (richiamati)
Attribuiscono al giudice poteri d'ufficio istruttori che il Tribunale di sorveglianza deve esercitare per completare l'accertamento probatorio necessario alla decisione sul reclamo.
D.P.R. n. 230/2000
Indica strumenti di osservazione e valutazione della personalità del detenuto (osservazione psico-personale) da considerare nel quadro istruttorio per la valutazione dei benefici.
Corte costituzionale, sentenza n. 253/2019
Decisiva per il caso: ha dichiarato l'illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti 'di prima fascia' non collaboranti e ha imposto una valutazione individualizzata, con la possibilità di superare la presunzione solo mediante elementi concreti ed idonei a dimostrare la mancanza di attuali collegamenti mafiosi e l'assenza di pericolo di ripristino.
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 30-bis ha natura devolutiva: il tribunale di sorveglianza può e deve riformare la decisione impugnata dopo aver integrato l'istruttoria laddove carente.
- Dopo la sentenza costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità per i detenuti 'di prima fascia' non collaboranti è relativa e va superata o confermata tramite elementi concreti e specifici; la mancata collaborazione non è più, di per sé, prova assoluta di pericolosità.
- Il giudice deve svolgere una valutazione individualizzata e dinamica del percorso rieducativo: tenere conto della durata della detenzione, del comportamento intramurario, delle relazioni di istituto, dell'assenza di indagini nuove e di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
- Non è lecito richiedere un'abiura morale o un 'pentimento' verbale come condizione necessaria per la concessione dei permessi; occorre invece valutare fatti concreti che dimostrino la rottura dei legami criminali e l'assenza di rischio di riattivazione.
- Il Tribunale deve acquisire informazioni ufficiali (PNA, Procura Distrettuale, Comitato per l'ordine e la sicurezza) e utilizzare i poteri d'ufficio per integrare l'istruttoria quando necessario.
- Resta comunque possibile il rigetto del beneficio se, dopo una istruttoria piena e corretta, emergono elementi concreti che attestano la persistenza del rischio di collegamenti mafiosi o di pericolo di ripristino.
- La valutazione della meritevolezza dei benefici ha finalità rieducativa e richiede criteri di proporzionalità e individualizzazione della pena; l'enfasi esclusiva sulla gravità dei reati commessi non può sostituire l'accertamento concreto sulla situazione attuale del detenuto.
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