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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19536/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.; il ricorrente contestava violazione di legge sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza non aveva applicato correttamente le indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019), aveva ignorato elementi concreti e positivi sul percorso rieducativo e sul venuto meno dei collegamenti mafiosi, e aveva basato il rigetto su considerazioni moralistiche e sulla mancata 'collaborazione' o mancata 'abiura' della mafia.

La decisione

Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, il Tribunale deve svolgere un esame concreto e individualizzato degli elementi probatori (anche acquisendo informazioni da Procura nazionale antimafia, DDA e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché dagli atti carcerari e dalle relazioni), non può trasformare la mancata collaborazione in presunzione assoluta di pericolosità e non può esigere un'abiura morale come condizione necessaria per concedere i permessi, pur lasciando salva la possibilità di un nuovo rigetto se dall'istruttoria emergano elementi concreti di pericolo.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina la concessione dei permessi premio; il giudice deve valutare la meritevolezza del beneficio anche alla luce di elementi individualizzanti del percorso rieducativo e dell'eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 30-bis ordinamento penitenziario

    Regola il reclamo contro i provvedimenti sui permessi premio; la Corte ricorda che tale reclamo ha natura devolutiva di merito (richiamo ad art. 597 c.p.p.) e quindi il tribunale di sorveglianza deve poter riformare la decisione impugnata dopo aver colmato le lacune istruttorie.

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    La pronuncia della Corte costituzionale n. 253/2019 ha annullato la presunzione assoluta di pericolosità connessa alla mancata collaborazione dei detenuti 'di prima fascia'; la Cassazione richiede che il Tribunale applichi la lettura costituzionalmente orientata, valutando in concreto l'eventuale assenza di attuali collegamenti mafiosi e il rischio di loro ripristino.

  • art. 58-ter ordinamento penitenziario

    Norma richiamata dalla Corte costituzionale in relazione alla collaborazione; la mancata collaborazione non può più costituire automatica causa di esclusione dei benefici quando sussistano elementi concreti contrari alla persistenza di collegamenti mafiosi.

  • art. 416-bis codice penale

    Titolo di reato (associazione mafiosa) che identifica i detenuti cd. 'di prima fascia' rispetto ai quali opera il regime di ostatività sul piano carcerario, soggetto però a valutazione individualizzata dopo la sentenza costituzionale.

  • art. 597 c.p.p. (richiamato)

    Principio di devoluzione di merito: il reclamo ex art. 30-bis trasferisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere nel merito e non soltanto di riesaminare formalmente il provvedimento impugnato.

  • art. 666, comma 5 e art. 678 c.p.p. (richiamati)

    Attribuiscono al giudice poteri d'ufficio istruttori che il Tribunale di sorveglianza deve esercitare per completare l'accertamento probatorio necessario alla decisione sul reclamo.

  • D.P.R. n. 230/2000

    Indica strumenti di osservazione e valutazione della personalità del detenuto (osservazione psico-personale) da considerare nel quadro istruttorio per la valutazione dei benefici.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253/2019

    Decisiva per il caso: ha dichiarato l'illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti 'di prima fascia' non collaboranti e ha imposto una valutazione individualizzata, con la possibilità di superare la presunzione solo mediante elementi concreti ed idonei a dimostrare la mancanza di attuali collegamenti mafiosi e l'assenza di pericolo di ripristino.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 30-bis ha natura devolutiva: il tribunale di sorveglianza può e deve riformare la decisione impugnata dopo aver integrato l'istruttoria laddove carente.
  • Dopo la sentenza costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità per i detenuti 'di prima fascia' non collaboranti è relativa e va superata o confermata tramite elementi concreti e specifici; la mancata collaborazione non è più, di per sé, prova assoluta di pericolosità.
  • Il giudice deve svolgere una valutazione individualizzata e dinamica del percorso rieducativo: tenere conto della durata della detenzione, del comportamento intramurario, delle relazioni di istituto, dell'assenza di indagini nuove e di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
  • Non è lecito richiedere un'abiura morale o un 'pentimento' verbale come condizione necessaria per la concessione dei permessi; occorre invece valutare fatti concreti che dimostrino la rottura dei legami criminali e l'assenza di rischio di riattivazione.
  • Il Tribunale deve acquisire informazioni ufficiali (PNA, Procura Distrettuale, Comitato per l'ordine e la sicurezza) e utilizzare i poteri d'ufficio per integrare l'istruttoria quando necessario.
  • Resta comunque possibile il rigetto del beneficio se, dopo una istruttoria piena e corretta, emergono elementi concreti che attestano la persistenza del rischio di collegamenti mafiosi o di pericolo di ripristino.
  • La valutazione della meritevolezza dei benefici ha finalità rieducativa e richiede criteri di proporzionalità e individualizzazione della pena; l'enfasi esclusiva sulla gravità dei reati commessi non può sostituire l'accertamento concreto sulla situazione attuale del detenuto.

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