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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15215/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) la mancata concessione dell'attenuante della provocazione, sostenendo che l'azione omicidiaria fosse reazione immediata allo stato d'ira provocato dal ferimento con coltello del Davit/Givi e che sussistessero i presupposti della provocazione; (2) l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena (scelta del massimo della pena base e aumento per continuazione). Viene altresì richiamata la precedente vicenda processuale, con annullamento parziale della Corte di cassazione (che aveva escluso l'aggravante dei motivi futili e rimesso la valutazione dell'eventuale provocazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura, confermando che l'attenuante della provocazione non è applicabile quando l'imputato abbia accettato o portato avanti una sfida, quando vi siano state provocazioni reciproche o comportamenti illeciti dell'agente che hanno inciso sull'evento; ha valorizzato la ricostruzione fattuale della Corte d'appello (telefonate, separazioni e successivi incontri, accettazione della sfida) per escludere la provocazione. Sul secondo motivo ha rilevato che molte questioni sul trattamento sanzionatorio erano precluse per limiti della devoluzione decisi dalla precedente sentenza di annullamento e che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non appare illogica; pertanto la valutazione del merito resta insindacabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.

    aggravante dei motivi futili (come richiamata in sentenza)

    La Corte ha rilevato che l'aggravante per motivi futili era stata esclusa dalla precedente pronuncia della Cassazione; la sua esclusione ha comportato la possibilità di riesaminare la ricorrenza dell'attenuante della provocazione, ma non ha imposto il riconoscimento automatico di quest'ultima

  • art. 114, primo comma, cod. pen.

    attenuante riconosciuta in favore del ricorrente in primo grado (come indicato in sentenza)

    La norma è stata applicata in primo grado a favore del ricorrente e dichiarata prevalente sull'aggravante poi esclusa; la Corte d'appello ha confermato la valutazione nelle sue conseguenze sul trattamento sanzionatorio

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (citato nel provvedimento)

    Richiama il limite formale entro cui i motivi di ricorso possono essere esposti e valutati; la Cassazione ha proceduto all'esame nei limiti consentiti da tale disposizione

  • art. 125 e art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    richiamati dal ricorrente in riferimento al vizio di motivazione e alla decisione di merito

    La Corte ha osservato che le questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla motivazione non potevano essere riesaminate integralmente in cassazione se non adeguatamente dedotte e devolute, conformemente ai limiti stabiliti dalla precedente pronuncia di annullamento

  • art. 62-bis, art. 81 e art. 133 cod. pen.

    norme richiamate in relazione alle attenuanti generiche, continuazione e determinazione della pena (come riportato nel ricorso)

    La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena siano valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla corte d'appello e insindacabili in cassazione, salvo vizi evidenti non riscontrati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    dispone le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'attenuante della provocazione è esclusa quando l'agente ha accettato o promosso una sfida o ha tenuto un comportamento illecito che ha concorso a determinare l'evento; la semplice esistenza di una provocazione antecedente non garantisce automaticamente l'applicazione dell'attenuante
  • La valutazione di provvisorietà o distanza temporale tra i fatti non basta di per sé a riconoscere la provocazione se il comportamento complessivo delle parti mostra continuità, iniziative di riconfronto e riprese delle ostilità (telefonate, nuove ricerche del contendere ecc.)
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato ai limiti della devoluzione decisa dalla Cassazione: può riesaminare solo le questioni specificamente rimandate e quelle ad esse connesse secondo i principi del giudicato progressivo
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio (concessione di attenuanti generiche, determinazione della pena base, aumento per continuazione) sono in genere valutazioni di merito insindacabili in Cassazione se motivate logicamente dal giudice di merito e non gravate da manifesta illogicità
  • Il rigore formale nella proposizione dei motivi di cassazione (limiti di enunciazione e di devoluzione) può rendere inammissibili o precluse censure che non siano state adeguatamente dedotte o che escano dai limiti della pronuncia di annullamento

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