Cassazione Civile, Ordinanza n. 09885/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario contro l'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRPEF 2006. La CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse avuto conoscenza della pretesa già al momento della notifica del pignoramento presso terzi e che, comunque, la cartella era stata notificata e l'avviso di accertamento risultava ritualmente notificato, sicché le contestazioni di merito andavano rivolte tempestivamente contro l'atto impositivo. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali e vizio motivazionale, lamentando che il giudice di merito avesse recepito le presunzioni dell'Ufficio senza valutare i documenti allegati, senza verificare i vizi della cartella e degli atti presupposti, la firma del responsabile del procedimento e le modalità di notifica, oltre al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. Con il secondo motivo ha censurato l'infondatezza della motivazione della sentenza per avere valorizzato conoscenze di fatto del contribuente non dimostrate e in assenza di contraddittorio. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione in caso di irreperibilità, sostenendo che la CTR non avesse verificato se si trattasse di irreperibilità assoluta o relativa, se il messo avesse eseguito le ricerche dovute e se fosse stata depositata la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato il risultato raggiunto dalla CTR, ma correggendone la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: il giudizio riguardava l'impugnazione di una cartella asseritamente non notificata a seguito della conoscenza tramite estratto di ruolo, ma nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dal d.l. n. 146/2021, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella non validamente notificata può essere impugnata solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti perché incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione dalla configurazione dinamica. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato alcun specifico interesse ad agire rientrante nelle ipotesi previste dalla legge, sicché l'originario ricorso era inammissibile. Il ricorso per cassazione è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito pur confermando il dispositivo, ritenendo possibile farlo in sede di legittimità.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'estratto di ruolo non è impugnabile
La norma seleziona i soli casi in cui la cartella invalidamente notificata o il ruolo sono direttamente impugnabili; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto la disciplina applicabile ai processi pendenti in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
Costituisce una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Costituisce un'altra ipotesi tipizzata di pregiudizio che legittima la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini della verifica che può determinare il pregiudizio tipizzato.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro il ruolo o contro la cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio previsto dalla legge.
- La sopravvenienza normativa che incide sull'interesse ad agire si applica ai processi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione con configurazione dinamica fino alla decisione.
- Nel giudizio di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'assenza di deduzione e prova del pregiudizio tipizzato determina l'inammissibilità del ricorso originario, con conseguente conferma del rigetto in sede di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione, il controllo sulla motivazione può essere corretto o integrato dalla Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando il dispositivo della sentenza impugnata sia comunque conforme a diritto.
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