Cassazione Civile, Ordinanza n. 16261/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di variazione di classamento catastale relativo a un immobile della società ricorrente. La contribuente aveva presentato una variazione DOCFA, richiamando la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sui fabbricati speciali e la rideterminazione della rendita con esclusione delle componenti impiantistiche non più stimabili. L'Ufficio aveva tuttavia attribuito una rendita diversa da quella proposta. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame della società, ritenendo legittimo l'atto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) nullità della sentenza per apparenza della motivazione e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e dell'atto tributario, sostenendo che il giudice d'appello si fosse limitato a richiamare precedenti di legittimità senza verificare la concretezza della motivazione dell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, lamentando che la CTR avesse ritenuto sufficiente, per l'Ufficio, un mero controvalore rispetto alla proposta DOCFA; 3) violazione della disciplina della rideterminazione della rendita dei fabbricati speciali dopo la legge n. 208 del 2015 e del regolamento DOCFA, assumendo che la precedente dichiarazione non potesse precludere una nuova valutazione dell'immobile; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure. Sul primo motivo ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il rigetto dell'impugnazione implicava il superamento delle doglianze sulla motivazione dell'atto. Sul secondo motivo ha ribadito il principio per cui, in procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico. La ricorrente, però, non aveva allegato che l'Ufficio avesse modificato gli elementi di fatto posti a base della proposta. Sul terzo motivo ha chiarito che la disciplina del 2015 consente la rideterminazione della rendita solo per lo scorporo delle componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta; nel caso concreto la società non aveva dimostrato che nella precedente DOCFA fossero stati inclusi tali elementi, avendo invece fatto riferimento solo a una diversa distribuzione degli spazi interni, sicché non vi era base per una nuova variazione della rendita. Sul quarto motivo ha affermato che la decisione sulla CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, in cassazione, non è sufficiente lamentare la mancata pronuncia sull'istanza, essendo necessario denunciare un omesso esame di fatti decisivi, onere non assolto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza solo se vi è effettiva assenza del percorso argomentativo; non ricorre quando la decisione, pur sintetica, consente di comprendere la ratio.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata, ma la motivazione è sufficiente se permette di comprendere le ragioni della decisione; il mero richiamo a principi di giurisprudenza non è di per sé causa di nullità se la decisione affronta il punto controverso.
art. 3 L. n. 241 del 1990
È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti amministrativi; in tema DOCFA la motivazione può essere sintetica quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto.
art. 7 L. n. 212 del 2000
È richiamato quale norma sul dovere di motivazione degli atti tributari; la Corte ne conferma l'applicazione secondo i principi consolidati in materia catastale.
artt. 8 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Sono richiamati nel quadro della disciplina catastale e della motivazione/classamento degli immobili.
artt. 8 e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
Sono richiamati come norme regolamentari sulla formazione e variazione del catasto edilizio urbano.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una domanda o eccezione; non sussiste se la decisione la rigetta implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per le censure di violazione di legge relative alla motivazione dell'avviso e alla disciplina catastale.
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208 del 2015
La legge di stabilità 2016 esclude dalla stima catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo e consente, dal 1° gennaio 2016, la rideterminazione della rendita mediante aggiornamento DOCFA per gli immobili già censiti.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
È richiamato in relazione alla procedura DOCFA di aggiornamento catastale.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La doppia conforme preclude la censura in cassazione di determinati profili di fatto, salvo i limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione del mancato uso della CTU o di elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza una trattazione espressa e autonoma, definisca la questione con una decisione incompatibile con la pretesa della parte, determinandone il rigetto implicito.
- Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile.
- Se l'Ufficio catastale fonda la rideterminazione della rendita su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più analitica e specificare le difformità riscontrate, per garantire il diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 sui fabbricati speciali consente la rideterminazione della rendita soltanto per lo scorporo delle componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta; non legittima una nuova valutazione in assenza di tali componenti o in presenza di sole modifiche distributive interne.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non è autonomamente censurabile come omessa pronuncia; la scelta di disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, può essere attaccata solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La parte che deduce in cassazione il vizio relativo alla CTU deve indicare specificamente il fatto storico decisivo non esaminato, il dato da cui esso risulta, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività; la mera doglianza sulla mancata pronuncia sull'istanza istruttoria è insufficiente.
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