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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 142 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante decide su un reclamo relativo alla permanenza online di articoli giornalistici riguardanti una vicenda giudiziaria risalente, conclusa con assoluzione dell'interessato. Viene ritenuta infondata la richiesta di rimozione dei dati personali dagli archivi online dei quotidiani, in quanto il trattamento è ricondotto alla legittima finalità di archiviazione storico-documentaristica. Al tempo stesso, il Garante valuta favorevolmente le misure già adottate da alcuni editori e ordina a Rockol S.r.l. di adottare misure tecniche per impedire l'indicizzazione dell'articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito, in considerazione dell'esito favorevole della vicenda e del tempo trascorso.

Reclamo di un interessato contro più editori per articoli su vicenda giudiziaria risalente: rimozione, deindicizzazione e aggiornamento delle notizie

Reclamo su articoli giornalistici relativi a vicenda giudiziaria risalente

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto da un interessato nei confronti di più editori e di un gestore di sito web per la permanenza online di articoli relativi a una vicenda giudiziaria conclusasi con assoluzione piena. L'interessato chiedeva la rimozione dei dati personali oppure, in subordine, l'aggiornamento e la deindicizzazione dei contenuti.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamo è stato presentato il 19 aprile 2021 ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'Autorità ha chiesto osservazioni ai titolari del trattamento e informazioni sull'eventuale adesione alle richieste dell'interessato. Nel corso del procedimento alcuni soggetti hanno comunicato di avere già adottato misure correttive: RCS MediaGroup S.p.A. ha aggiornato e chiesto la deindicizzazione di un articolo; Gedi Gruppo editoriale S.p.A. ha reso non accessibile da motori di ricerca esterni un articolo pubblicato da "La Repubblica"; Codacons ha rimosso i contenuti indicati; Rockol S.r.l. aveva già aggiornato l'articolo evidenziando l'assoluzione.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, con particolare riferimento agli artt. 136 e seguenti e all'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy, nonché al principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 6 delle Regole deontologiche. Sono inoltre richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. b), e 17, par. 3, lett. d), GDPR, in relazione alla compatibilità tra finalità originaria di cronaca e successiva conservazione nell'archivio storico-documentaristico.

Valutazione sulla richiesta di rimozione dei dati

L'Autorità ha ritenuto infondata la domanda principale di cancellazione dei dati dagli articoli contestati. Ha osservato che la conservazione negli archivi dei quotidiani risponde a una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, distinta ma compatibile con la cronaca giornalistica, e che l'archivio online svolge una funzione importante per la ricostruzione storica degli eventi. Per questa ragione il diritto alla cancellazione non è stato ritenuto azionabile nei termini richiesti.

Misure già adottate dagli editori

Il Garante ha preso atto delle iniziative spontanee dei titolari: Gedi ha disabilitato l'indicizzazione dell'articolo, RCS ha aggiornato e deindicizzato i contenuti, Codacons ha rimosso gli articoli e Rockol ha già aggiornato il proprio articolo prima del reclamo. In relazione a tali aspetti l'Autorità ha escluso la necessità di ulteriori provvedimenti, limitandosi a prenderne atto.

Deindicizzazione e diritto all'oblio

Quanto alla richiesta subordinata di deindicizzazione e aggiornamento, il Garante ha valorizzato la risalenza dei fatti e l'esito pienamente favorevole per l'interessato. Ha ritenuto che non sussistessero ragioni di attuale interesse pubblico tali da giustificare la persistente reperibilità delle notizie tramite motori di ricerca esterni ai siti delle testate. In questa prospettiva, ha ritenuto opportuno imporre a Rockol S.r.l. misure tecniche idonee a impedire l'indicizzazione del proprio articolo da parte di motori di ricerca esterni.

Ordine impartito a Rockol S.r.l.

Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ordina a Rockol S.r.l., quale editore del sito www.rockol.it, di adottare misure tecniche idonee a inibire l'indicizzazione dell'articolo indicato nel reclamo, ad esempio mediante file robots.txt e Robots Meta Tag. L'Autorità specifica inoltre che l'annotazione nel registro interno, disposta ai sensi del regolamento n. 1/2019, non costituirà precedente rilevante per eventuali futuri procedimenti ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di valutazione ancorata alle peculiarità del caso concreto.

Adempimenti e rimedi

Rockol S.r.l. è invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con richiamo alle conseguenze sanzionatorie in caso di mancato riscontro ex art. 157 e art. 166 del Codice privacy. È inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Oggetto del reclamo e richieste dell'interessato

L'interessato ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR nei confronti di Gedi Gruppo editoriale, RCS MediaGroup, Codacons e Rockol S.r.l., chiedendo la rimozione dei propri dati personali dagli articoli contestati o, in subordine, la deindicizzazione con aggiornamento delle notizie. La vicenda riguardava articoli su una procedura giudiziaria risalente, conclusa con assoluzione piena, la cui persistente reperibilità veniva ritenuta lesiva della sua sfera personale e professionale.

Valutazione sulla richiesta di rimozione dagli archivi online

Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione dei dati contenuti negli articoli. Ha osservato che la conservazione degli articoli negli archivi dei quotidiani risponde a una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con la finalità originaria di cronaca ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e sottratta, nei limiti previsti, al diritto di cancellazione ex art. 17, par. 3, lett. d), GDPR. È stata richiamata la funzione storica e documentale dell'archivio online di un giornale, assimilabile a quello cartaceo.

Esito per i singoli titolari coinvolti

Il Garante ha preso atto che alcuni titolari avevano già aderito, in tutto o in parte, alle richieste dell'interessato: RCS MediaGroup aveva aggiornato e deindicizzato gli articoli indicati; Gedi aveva disabilitato l'accessibilità tramite motori di ricerca esterni per l'articolo pubblicato da "La Repubblica"; Codacons aveva rimosso gli articoli; Rockol aveva già aggiornato l'articolo evidenziando l'assoluzione. Per tali profili, l'Autorità ha ritenuto che non vi fossero ulteriori presupposti per adottare provvedimenti nei loro confronti, salvo quanto disposto per Rockol sulla deindicizzazione.

Deindicizzazione e bilanciamento degli interessi

Per la richiesta subordinata di deindicizzazione e aggiornamento, il Garante ha osservato che le vicende erano risalenti e concluse favorevolmente per l'interessato, senza attuale evidenza di un interesse pubblico tale da giustificare la permanente reperibilità tramite motori di ricerca esterni. Ha quindi ritenuto opportuno ordinare a Rockol S.r.l. l'adozione di misure tecniche idonee a impedire l'indicizzazione dell'articolo tramite motori di ricerca esterni al sito, indicando come esempi il file robots.txt e il Robots Meta Tag.

Norme richiamate, annotazione interna e rimedi

Il provvedimento richiama, tra l'altro, gli artt. 136 e ss. e l'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy, le Regole deontologiche e gli artt. 57 e 58 GDPR. Il Garante dispone l'annotazione nel registro interno ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non costituirà precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti verso il medesimo titolare. Viene inoltre ricordata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria e l'obbligo per Rockol di riscontro entro trenta giorni ex art. 157 Codice privacy, con richiamo alle sanzioni per mancato riscontro.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodiritto all'obliorapporto tra cronaca e archivi giornalisticideindicizzazionepubblica informazione e giornalismo

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