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Sentenza

Sentenza n. 6994/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale la sig.ra Riggi è venuta a conoscenza, tramite la propria area personale, della inidoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’8 giugno 2023: - del verbale della prova di esame della sig.ra Riggi, svolta in data 14 novembre 2022 e conosciuta a seguito di deposito in giudizio da parte del Ministero dell'Interno; - della scheda di valutazione della candidata del 14 novembre 2022 e conosciuta a seguito di deposito in giudizio da parte del Ministero dell'Interno; - della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto di approvazione n. 207 del 17 aprile 2023 entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Personale Supplemento straordinario n. 1/14 bis – del 18 aprile 2023;

Giustizia amministrativa202302873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dell'inidoneità al concorso per 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, nonché, con motivi aggiunti, verbale della prova, scheda di valutazione e graduatoria finale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato inizialmente la comunicazione con cui, tramite la propria area personale, aveva appreso della propria inidoneità al concorso pubblico. Il ricorso principale non conteneva censure specifiche riferite al provvedimento di esclusione, essendo stato proposto al buio, senza individuare puntualmente i vizi dell'atto. Con motivi aggiunti notificati il 10 maggio 2023 e depositati l'8 giugno 2023, la ricorrente ha poi impugnato il verbale della prova del 14 novembre 2022, la scheda di valutazione e la graduatoria definitiva. Il giudice ha rilevato che la scheda di valutazione, sottoscritta dalla candidata per presa visione dell'esito negativo della prova, conteneva già la causa di esclusione; inoltre, il verbale e la scheda erano stati depositati dall'Amministrazione il 3 marzo 2023. I motivi aggiunti sono stati pertanto notificati oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 41 c.p.a. La ricorrente ha inoltre chiesto il differimento dell'udienza per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, ma il Collegio ha respinto l'istanza, ritenendo che non sussista un generale diritto delle parti al rinvio della discussione al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, osservando che l'interesse alla decisione doveva essere verificato prima della trattazione del merito e che il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché privo di censure specifiche contro l'atto di esclusione e quindi caratterizzato da un'impugnazione al buio. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività: anche assumendo come dies a quo il deposito in giudizio degli atti da parte dell'Amministrazione, avvenuto il 3 marzo 2023, la notificazione del 10 maggio 2023 è intervenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 41 c.p.a.; a maggior ragione, la scheda era già stata sottoscritta dalla candidata per presa visione dell'esito negativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    riserva a casi eccezionali le ipotesi di rinvio

    Il rinvio della discussione non costituisce un diritto generale delle parti ed è ammesso soltanto nei casi eccezionali previsti dalla legge.

  • art. 41 c.p.a.

    termine decadenziale dei 60 (sessanta) giorni

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo o, comunque, dalla conoscenza acquisita attraverso il deposito in giudizio dell'atto, e la sua inosservanza determina l'irricevibilità del ricorso o dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è inammissibile quando si limita a contestare genericamente l'esclusione o l'atto lesivo senza formulare censure specifiche riferite ai suoi vizi, configurando un'impugnazione al buio.
  • Il termine decadenziale per la proposizione dei motivi aggiunti decorre, quantomeno, dalla conoscenza dell'atto lesivo acquisita mediante il suo deposito in giudizio da parte dell'amministrazione; la notificazione oltre sessanta giorni rende i motivi aggiunti irricevibili.
  • La sottoscrizione da parte del candidato della scheda di valutazione recante l'esito negativo della prova integra un elemento di conoscenza del contenuto lesivo dell'atto e può anticipare il dies a quo del termine per impugnarlo.
  • Nel processo amministrativo non sussiste un generale diritto della parte al rinvio della discussione: fuori dai casi tassativi di legge, il rinvio è ammesso soltanto in presenza di circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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