Ordinanza n. 1109/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); C) Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOOUSPCE 31415 del 19/12/2025 (doc.1), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classe collaterale VB dell'Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026; D) Nota prot.n. AOODRCA 55405 del 21/7/25dell’USR Campania, Ufficio IV, avente ad oggetto “Legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale scolastiche a.s. 2025/26” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Nota prot.n. AOODRCA 58040 del 31/7/25 dell’USR Campania, Ufficio IV, avente ad oggetto “Nota prot.n. AOODRCA 55405 del 21/7/25 - Richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale a.s. 2025/26 – Ulteriori Precisazioni” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; F) tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali., tra i quali la comunicazione di motivi ostativi prot.n.29340 del 27/11/25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per una classe collaterale terminale, unitamente agli atti presupposti e alle note interpretative relative al termine per richiedere l'autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di riconoscimento della parità scolastica a una classe collaterale terminale attivata per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il decreto ministeriale del 2007, le relative linee guida del 2008, le note regionali interpretative e gli ulteriori atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del diniego. La ricorrente ha contestato, in sostanza, l'applicazione del termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attivazione della classe, sostenendo che la necessità di attivare la classe sarebbe derivata dal ricevimento di nuovi iscritti in corso d'anno e prospettando anche un contrasto tra la disciplina applicata e il D.M. n. 83/2008, nonché l'operatività del silenzio-assenso e la formazione di un legittimo affidamento. L'istanza di attivazione era stata presentata il 30 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un adeguato fumus boni iuris e di un periculum cautelare rilevante. Quanto al fumus, ha ritenuto che il termine per presentare l'istanza di attivazione della classe collaterale terminale discenda direttamente dall'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 62/2000, come inserito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 45/2025, e sia applicabile al caso concreto. Il termine è stato ritenuto ragionevole perché funzionale a consentire all'USR un'adeguata istruttoria e a concludere il procedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto del buon andamento, dell'imparzialità, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche a tutela degli studenti e del personale. L'amministrazione aveva sottoposto alla ricorrente, nel contraddittorio procedimentale, il profilo della tardività dell'istanza; né dal procedimento né dal ricorso emergevano impedimenti oggettivi e concreti al rispetto del termine. Il mero ricevimento di nuovi iscritti in corso d'anno non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la tardività. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che l'attivazione della classe era subordinata alla preventiva notifica di un provvedimento autorizzatorio dell'USR e che il pregiudizio lamentato derivava dalla scelta della ricorrente di attivare comunque la classe in assenza dell'autorizzazione. Ha inoltre escluso, in base al chiaro tenore della disposizione legislativa, sia il contrasto con l'art. 4.8 del D.M. n. 83/2008 sia l'operatività del silenzio-assenso idoneo a fondare un legittimo affidamento. È stata comunque rilevata la possibilità per l'istituto di operare in regime privatistico e di presentare una nuova istanza entro il 31 luglio dell'anno successivo. Spese della fase cautelare compensate per la natura e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 6-bis, d.l. n. 62/2000
subordina l'attivazione della classe alla notifica di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'USR competente
Il termine per presentare l'istanza di attivazione della classe collaterale terminale discende direttamente dalla legge ed è applicabile al caso concreto; l'attivazione non può avvenire senza il previo provvedimento autorizzatorio dell'USR.
art. 5, comma 1, d.l. n. 45/2025
Ha inserito nell'art. 1 del d.l. n. 62/2000 il comma 6-bis, applicato dal giudice per ritenere legittimo il termine e la necessità della previa autorizzazione.
art. 4.8 D.M. n. 83/2008
Non è stato ravvisato, in sede cautelare, alcun contrasto con la disciplina legislativa sopravvenuta né un fondamento per il silenzio-assenso.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei presupposti cautelari, in particolare di un adeguato fumus boni iuris e di un periculum rilevante.
Massime di principio
- Quando una norma di legge stabilisce un termine per presentare l'istanza di autorizzazione all'attivazione di una classe scolastica collaterale terminale, il termine è applicabile anche alle richieste motivate dal sopravvenuto ricevimento di nuovi iscritti, salvo la prova di impedimenti oggettivi e concreti che ne abbiano reso impossibile il rispetto.
- Il termine per la presentazione delle istanze di attivazione di classi collaterali può essere ritenuto ragionevole se è funzionale a consentire all'amministrazione un'adeguata istruttoria e a concludere il procedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico, garantendo buon andamento, imparzialità, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
- L'attivazione di una classe soggetta ad autorizzazione amministrativa non può legittimamente avvenire prima della notifica del provvedimento autorizzatorio; il pregiudizio derivante dall'attivazione anticipata è imputabile alla scelta del gestore e non integra, di per sé, un periculum cautelare meritevole di tutela.
- In presenza di una disciplina legislativa chiara che subordina l'attivazione di una classe a un provvedimento espresso dell'amministrazione, non opera il silenzio-assenso sulla relativa istanza e il privato non può fondare su tale meccanismo un legittimo affidamento contrario alla legge.
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