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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera consiliare n. 40 del 12.09.2022 recante controdeduzione alle osservazioni ed approvazione della variante al PGT di Carnate pubblicata sul BURL in data 15.03.2023 b) della delibera consiliare n. 1 del 24.01.2022 recante adozione della variante al PGT c) della determina del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 51 del 26.05.2022, richiamata nell'atto sub. d), nella parte in cui reca diniego di variante al PTCP d) della determina dirigenziale provinciale n. 994 del 27.05.2022 recante parere di compatibilità al PTCP e comunicazione di diniego di variante al PTCP come da determina presidenziale sub. c) nonché, sempre previa idonea MISURA CAUTELARE: per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA dell'intervenuta proroga legale della convenzione urbanistica del 27.11.2006 (racc. 294910-rep. 17260) come integrata con atto del 1.04.2010 (racc. 300235 rep.20059) sino al 26.07.2024 per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA dell'illegittimità del silenzio serbato dal comune di Carnate sull'istanza inoltrata di proroga del P.I.I. “Villa Banfi” in data 24.02.2023 ed il conseguente obbligo di provvedere in esito alla stessa con CONDANNA del Comune di Carnate a provvedere in ordine alla predetta istanza in via subordinata, per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA del diritto in capo alla ricorrente, ex artt. 1467 e 1468 del c.c., di ottenere la riduzione ad equità della convenzione urbanistica del 27.07.2006 racc. 294910-rep. 17260 come integrata con atto del 1.04.2010 racc. 300235 rep.20059 con CONDANNA del Comune di Carnate a rinegoziare riduttivamente i termini contrattuali nella misura ritenuta che sarà ritenuta equa, proporzionata e di giustizia B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: della delibera giuntale n. 59 del 1.06.2023 recante diniego di proroga del P.I.I. denominato “Via Marconi – via P.za Banfi” • nonché per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA dell'intervenuta proroga legale della convenzione urbanistica del 27.11.2006 (racc. 294910-rep. 17260) come integrata con atto del 1.04.2010 (racc. 300235 rep.20059) sino al 28.02.2025

Giustizia amministrativa202300848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali di adozione e approvazione della variante al PGT, atti provinciali relativi alla compatibilità con il PTCP e diniego di variante, nonché delibera comunale di diniego della proroga del P.I.I.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la variante al PGT del Comune di Carnate, gli atti della Provincia di Monza e della Brianza relativi al parere di compatibilità con il PTCP e al diniego della variante al PTCP, nonché, con motivi aggiunti, la delibera comunale di diniego della proroga del P.I.I. denominato "Via Marconi – via P.za Banfi". Ha inoltre chiesto l'accertamento della proroga legale della convenzione urbanistica sino alle date indicate nei ricorsi, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di proroga del P.I.I. e la condanna dell'amministrazione a provvedere; in via subordinata, ha invocato la riduzione ad equità e la rinegoziazione della convenzione ai sensi degli artt. 1467 e 1468 c.c. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti né le domande sostanziali, ma dispone acquisizioni e chiarimenti preliminari per verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito e ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto comunicando eventuali atti o fatti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Comune e la Provincia devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove mancanti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite PAT. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il comportamento processuale può manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'inerzia delle parti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.

  • artt. 1467 e 1468 c.c.

    Indicati nelle domande subordinate della ricorrente per ottenere la riduzione ad equità e la rinegoziazione della convenzione urbanistica; non esaminati nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo deve verificare l'attuale interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiararne motivatamente la permanenza e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, anche indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria.
  • Il mancato adempimento, entro il termine assegnato, dell'incombente con cui la parte è stata invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita nel merito, il giudice può richiedere alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati, imponendo il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo, al fine di assumere una decisione congruente e di valutare la calendarizzazione della causa.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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