Cassazione Penale, Sentenza n. 25302/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) motivazione apparente o manifestamente illogica circa la sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione, sostenendo che l'entità della pena concordata e il periodo già trascorso sotto misura escludevano pericolo di recidiva e non sussisteva particolare pericolosità; (ii) violazione e falsa applicazione di norme con omissione di valutazione favorevole della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuta idonea a garantire le esigenze cautelari nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato corretta e logica: il Tribunale aveva collegato il pericolo di recidiva alla negativa personalità dell'imputato (fatti recenti e precedenti specifici per rapina e porto d'armi) e, soprattutto, all'esistenza di due evasioni dagli arresti domiciliari durante il procedimento, circostanza che rende inidonea la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Per tali ragioni la censura era qualificata come valutazione dei fatti non sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità, mancanti nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma terzo
non riportata testualmente nel dispositivo
La norma è stata richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione rispetto alle impugnazioni delle misure cautelari personali che non denunciano violazioni di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
non riportata testualmente nel dispositivo
Richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
non riportata testualmente nel dispositivo
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione agli uffici competenti dopo la decisione
richiami a giurisprudenza di legittimità
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali in materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione può sindacare solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione e non la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze di merito
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari personali non sono sindacabili le semplici divergenze valutative sui fatti: il ricorso è ammissibile solo per violazione di norme di diritto o per motivazione manifestamente illogica
- La persistenza della misura cautelare può essere adeguatamente motivata anche sulla base della personalità dell'imputato, dei precedenti e di comportamenti recenti che evidenzino la pericolosità (es. evasioni dagli arresti domiciliari)
- La reiterata violazione di una misura alternativa (per esempio ripetute evasioni dagli arresti domiciliari) rende inidonea la proposta sostituzione con misure meno afflittive anche se dotate di sistemi di controllo tecnologico come il braccialetto elettronico
- Nelle impugnative cautelari è utile per il ricorrente indicare specifiche norme presuntamente violate o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione per evitare la declaratoria di inammissibilità
- La Cassazione può confermare sanzioni accessorie processuali (spese e somme alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile
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