Cassazione Penale, Sentenza n. 22419/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava vizi di motivazione e la errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla valutazione della sussistenza, concretezza e attualità del rischio di recidiva posto a fondamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Si lamentava altresì che, dopo l'esclusione della gravità indiziaria per l'istigazione alla corruzione (capo 5), il Tribunale non aveva spiegato come la misura potesse mantenersi fondata; si evidenziava infine il lungo intervallo temporale dall'ultimo fatto richiamato (22 luglio 2020) e l'assenza di condotte analoghe nel 2021 nonostante una situazione amministrativa sostanzialmente identica, da cui dedurre l'assenza di un pericolo di reiterazione concreto e attuale.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso con riferimento al profilo dell'attualità del rischio di recidiva. Pur confermando che la gravità indiziaria sussisteva con riguardo alla sola tentata estorsione (capo 4) e riconoscendo gli aspetti della personalità del ricorrente richiamati dal Tribunale (atteggiamenti minacciosi e insofferenza alle regole), la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato in modo insufficiente e apodittico l'attualità del pericolo di reiterazione. Ha rilevato la distanza temporale dei fatti utilizzati a sostegno della misura, la natura tentata del reato, l'incensuratezza dell'indagato e il comportamento successivo del Suffer nel 2021 (mancata ripetizione delle condotte), elementi che avrebbero richiesto una argomentazione rigorosa e specifica non fornita. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio, la misura cautelare è stata dichiarata venuta meno e disposta l'immediata comunicazione al Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame; utilizzata per inquadrare il ruolo del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata
art. 274 cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai criteri di valutazione del pericolo di recidiva (sussistenza, concretezza, attualità): la Corte ha ritenuto che l'articolazione di tali profili richiede una motivazione stringente e specifica, particolarmente quando il fatto è tentato, il soggetto è incensurato e vi sono comportamenti successivi non ripetitivi
Massime di principio
- La sussistenza del rischio di recidiva a fondamento di una misura cautelare richiede motivazione specifica e aderente ai fatti: non è sufficiente richiamare genericamente comportamenti passati senza collegarli concretamente a un rischio attuale.
- La distanza temporale tra le condotte a carico e il provvedimento cautelare indebolisce l'ordine di cautela: il giudice deve valutare l'intervallo e il comportamento successivo dell'indagato.
- L'esclusione della gravità indiziaria per un capo di imputazione può ridurre il valore complessivo della valutazione cautelare; quando ciò avviene, occorre esplicitare come gli altri elementi compensino tale perdita di gravità indiziaria.
- Il carattere 'tentato' del reato, l'assenza di precedenti penali e il mancato ripetersi di condotte analoghe sono fattori che orientano verso la non attualità del pericolo di reiterazione e richiedono argomentazioni rigorose se si vuole comunque mantenere la misura.
- Comportamenti o contatti che non sono direttamente idonei a dimostrare la probabilità di future condotte illecite (es. trattative amministrative per individuare spazi) non possono sostituirsi a elementi concreti che indichino rischio di reiterazione.
- Se la motivazione del giudice del riesame è contraddittoria o apodittica rispetto al profilo dell'attualità del pericolo, la decisione cautelare può essere annullata senza rinvio ove il vizio sia insanabile e la misura sia quindi priva di efficacia.
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