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Sentenza

Sentenza n. 5957/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”

Giustizia amministrativa202301970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e atti presupposti relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, abbandonando sostanzialmente la controversia e pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, come modificato dalla legge n. 56/2023. La disposizione prevede che l'azienda fornitrice che intenda abbandonare il ricorso versi il 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali; il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La Regione Piemonte ha attestato il pagamento mediante apposito provvedimento e la società ha confermato di avere aderito alla procedura. Le spese di lite sono state compensate, come espressamente previsto dalla disposizione applicata.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la disciplina di riferimento per il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali […] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    L'integrale e tempestivo pagamento della quota ridotta del 48% estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata, senza che la sentenza esamini nel merito la relativa censura.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata, senza che la sentenza esamini nel merito la relativa censura.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dalle aziende fornitrici di dispositivi medici contro i provvedimenti regionali e gli atti presupposti relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, l'integrale e tempestivo pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
  • L'accertamento regionale del tempestivo versamento della quota ridotta, unitamente alla dichiarazione dell'azienda di avere aderito alla procedura, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.
  • Nei giudizi definiti mediante la procedura di pagamento ridotto prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, le spese di lite sono compensate secondo la specifica previsione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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