Sentenza n. 1510/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza a) accertare e dichiarare l’inottemperanza M.I.M. – Ministero dell’Istruzione e del Merito, al giudicato formatosi con sentenza n. 419/2025 adottata dal Tribunale di Torino in data 13 febbraio 2025; b) assegnare un termine di trenta giorni all’Amministrazione per disporre il pagamento nei confronti della ricorrente Vallino Ilaria, della somma indicata nella predetta sentenza nella misura dovuta alla data di effettivo pagamento; c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. d) Condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino che aveva ordinato l’accredito di 500 euro sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2025, notificata al Ministero il 15 febbraio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, sulla carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’assegnazione di un termine per il pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, opponendosi formalmente, ma non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo l’infruttuoso decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato al Ministero e non eseguito, mentre era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante accredito sulla carta elettronica delle somme riconosciute, pari a 500 euro, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per eseguire il pagamento e compiere gli atti necessari. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato; la liquidazione è stata ridotta in considerazione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 55/2014
È stata utilizzata per liquidare le spese di lite nelle cause di valore inferiore a 1.100,01 euro.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente, sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti pubblici e l’amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento o l’accredito di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato, comprensivo degli interessi legali maturati fino al saldo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente pubblico e risulta connesso ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l’attività commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall’amministrazione di appartenenza.
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