Sentenza del 26/02/2020 n. 620 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU - applicazione - casa famiglia - attività commerciale ricettiva - è equivalente - tributo - si applica. Convento di suore - TARSU - equiparazione a famiglia - non sussiste - tariffa agevolata per ordini religiosi - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento alla TARSU: nel primo caso sostenendo che la "casa famiglia" gestita dall'ordine religioso non dovesse essere considerata come attività commerciale ricettiva ma come utenza non commerciale; nel secondo caso chiedendo l'applicazione della tariffa agevolata prevista per le famiglie (o per strutture non commerciali), sostenendo l'equiparazione del convento a nucleo familiare/utenza domestica.
La decisione
Il tribunale/giudice ha ritenuto che la "casa famiglia" gestita dall'ordine religioso, se normalmente destinata ad accogliere ospiti dietro pagamento di un corrispettivo specifico, deve essere considerata alla stregua di una struttura ricettiva commerciale e quindi è assoggettata alla TARSU come qualsiasi altra attività ricettiva. Quanto al convento di suore, non sussiste l'equiparazione alla famiglia: non può beneficiare della tariffa prevista per le famiglie, ma può invece beneficiare della tariffa agevolata specificamente riservata ad associazioni, circoli, istituzioni politiche, sindacali e religiose quando ricorrono i presupposti di legge per tale agevolazione.
Norme richiamate
TARSU (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o normativa locale sui rifiuti)
La TARSU si applica alle utenze che svolgono attività produttive o di erogazione di servizi ricettivi a titolo oneroso; le strutture che accolgono ospiti dietro corrispettivo sono classificate come utenze non domestiche soggette al tributo.
Tariffazione agevolata per associazioni/istituzioni religiose
Esistono tariffe ridotte o agevolazioni previste per enti, associazioni e istituzioni (inclusi ordini religiosi) quando siano ricondotti ai requisiti stabiliti dalla normativa/atto comunale; tali agevolazioni non estendono però la tariffa "famiglia" alle comunità/conventi non assimilabili al nucleo domestico.
Principio di qualificazione dell'attività (commerciale vs. domestica)
La qualificazione della struttura dipende dalla sua destinazione e dalla percezione di corrispettivi: l'esistenza di una prestazione remunerata e dell'apertura al pubblico determina il trattamento come attività commerciale/ricettiva ai fini dell'imposizione sui rifiuti.
Massime di principio
- Una "casa famiglia" è soggetta alla TARSU se accoglie ospiti dietro pagamento di un corrispettivo: la finalità religiosa o l'appartenenza a un ordine non esclude automaticamente la natura commerciale/ricettiva.
- Un convento o una comunità di religiose non è automaticamente assimilabile a un nucleo familiare ai fini delle tariffe domestiche; va valutata la destinazione d'uso e la presenza di attività riconducibili a utenze non domestiche.
- Le agevolazioni tariffarie per associazioni o istituzioni religiose sono distinte dalle tariffe per famiglie: quando previste, possono applicarsi solo se ricorrono i requisiti specifici fissati dalla norma o dal regolamento comunale.
- Per valutare l'assoggettamento alla TARSU occorre esaminare: a) se la struttura svolge attività ricettiva aperta al pubblico; b) se è percepito un corrispettivo specifico; c) la disciplina tariffaria comunale per le agevolazioni (religiose/associative) e per le utenze domestiche.
- In caso di dubbio, l'ente locale può qualificare e imporre il tributo; il soggetto privato può proporre ricorso dimostrando la natura domestica o il diritto all'agevolazione specifica richiesta.
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