Parere n. 103/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- (avv. Ludovico Del Campo), contro il Comune di Randazzo, per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e di contestuale revoca della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione comunale di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di contestuale revoca del precedente provvedimento di assegnazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale notificata il 6 agosto 2024, con la quale il Comune di Randazzo ha dichiarato la sua decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP e ha revocato la precedente assegnazione. Il provvedimento è stato adottato dopo accertamenti della polizia municipale dai quali è emerso che la ricorrente era proprietaria di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune, oltre che di un ulteriore immobile in corso di ultimazione. Il Comune ha ritenuto così venuto meno il requisito previsto dall’art. 2, lett. c), d.P.R. n. 1035/1972, relativo alla non titolarità, nello stesso Comune, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il ricorso è articolato in tre motivi: nullità della determinazione per carenza di identificazione e firma; illegittimità della revoca e della decadenza per carenza dei presupposti, eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza; inapplicabilità della decadenza per la vigenza del contratto di locazione. La questione decisiva esaminata dal Collegio riguarda il riparto di giurisdizione: occorre stabilire se la controversia attenga alla fase pubblicistica precedente all’assegnazione, devoluta al giudice amministrativo, oppure alla fase successiva all’assegnazione, caratterizzata da un rapporto privatistico di locazione e dalla titolarità di un diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ufficio legislativo e legale regionale. La controversia riguarda un provvedimento adottato nella fase successiva all’assegnazione dell’alloggio e incide sul rapporto contrattuale di locazione già instaurato. In tale fase l’amministrazione non esercita un potere autoritativo né compie una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma verifica, su un piano paritetico, la permanenza dei requisiti legali necessari alla conservazione dell’alloggio. La verifica della titolarità di altro immobile costituisce quindi accertamento di una causa sopravvenuta di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio. La posizione della ricorrente è qualificata come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., che ammette tale rimedio soltanto per le controversie devolute alla giustizia amministrativa. È stata fatta salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti previsti dalla norma.
Osservazioni
Primo motivo - Nullità per carenza di identificazione e firma
Il motivo non è esaminato nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente inammissibilità del ricorso straordinario.
Secondo motivo - Illegittimità della revoca e della decadenza
La controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa. La decadenza dall’assegnazione, intervenuta dopo la conclusione della procedura di assegnazione e nell’ambito del rapporto locatizio, non costituisce esercizio di autotutela amministrativa, ma consegue all’accertamento della sopravvenuta mancanza del requisito legale di non titolarità di altro alloggio adeguato nello stesso Comune.
Terzo motivo - Vigenza del contratto di locazione
La questione attiene alla fase privatistica del rapporto e alla dedotta causa di estinzione o risoluzione del contratto di locazione. Essa deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 2, lett. c), d.P.R. n. 1035/1972
del diritto di proprietà, di usufrutto, di abitazione … nello stesso comune … su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare
La disposizione individua il requisito della non titolarità di altro alloggio adeguato nello stesso Comune, qualificato dal Collegio come condizione necessaria per la legittima assegnazione e conservazione dell’alloggio ERP.
art. 7, comma 8, c.p.a.
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa
Il ricorso straordinario non è proponibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione dell’azione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi, con gli effetti previsti dalla norma.
art. 7, lett. b), del contratto di locazione
È richiamato quale fondamento della risoluzione ipso iure del rapporto locatizio conseguente al venir meno del requisito per la conservazione dell’alloggio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere la fase pubblicistica anteriore all’assegnazione, nella quale sono coinvolti interessi legittimi e sussiste la giurisdizione amministrativa, dalla fase successiva all’assegnazione, nella quale l’amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione e la posizione dell’assegnatario ha natura di diritto soggettivo.
- La controversia sulla decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP, quando il provvedimento interviene dopo l’assegnazione e riguarda la sopravvenuta perdita di un requisito per la conservazione dell’alloggio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La verifica della titolarità, da parte dell’assegnatario, di altro alloggio adeguato nello stesso Comune costituisce un accertamento vincolato della permanenza di un requisito legale e non una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico al mantenimento dell’assegnazione.
- Il criterio del petitum sostanziale impone di individuare la giurisdizione in base al bene della vita concretamente perseguito, anche quando la domanda sia formalmente formulata come impugnazione di un provvedimento amministrativo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e il corrispondente rimedio nella Regione Siciliana, è ammissibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; non può essere utilizzato per controversie riservate al giudice ordinario.
Decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP e riparto di giurisdizione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un’assegnataria contro il Comune di Randazzo. Il ricorso riguardava la determinazione comunale di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di contestuale revoca del precedente provvedimento di assegnazione.
Premesse e provvedimento impugnato
A seguito di accertamenti della polizia municipale, era emerso che l’assegnataria risultava proprietaria di altro immobile destinato a civile abitazione nello stesso Comune, oltre che di un ulteriore immobile in corso di ultimazione. Il Comune aveva quindi ritenuto venuto meno il requisito previsto dall’art. 2, lett. c), d.P.R. n. 1035/1972, relativo alla non titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso Comune.
All’interessata era stata comunicata l’avvio del procedimento, conclusosi con la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione e con la revoca della precedente assegnazione. Il ricorso era stato proposto entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento, sebbene l’Ufficio legislativo e legale regionale avesse segnalato la mancata regolarità fiscale.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto:
- la nullità della determinazione per carenza di identificazione e di firma;
- l’illegittimità della revoca e della decadenza per carenza dei presupposti, violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
- l’inapplicabilità della decadenza in ragione della vigenza del contratto di locazione.
Distinzione tra fase di assegnazione e fase successiva
Il Collegio ha richiamato la consolidata distinzione tra la fase anteriore all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, e la fase successiva all’assegnazione, nella quale si instaura un rapporto privatistico di locazione.
Nella prima fase, le controversie relative ai vizi del procedimento di assegnazione rientrano nella giurisdizione amministrativa. Nella seconda fase, invece, l’assegnatario è titolare di un diritto soggettivo e le controversie relative a cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio spettano al giudice ordinario.
Il Collegio ha richiamato, in particolare, Cass. civ., sezioni unite, 18 febbraio 2021, n. 4366; Cass. civ., sezioni unite, 20 luglio 2021, n. 20761; Cass. civ., sezioni unite, 9 febbraio 2023, n. 4012; nonché il criterio del petitum sostanziale, ribadito da Cass. civ., sezioni unite, 31 luglio 2018, n. 20350. È stato inoltre segnalato il precedente conforme del CGARS, sezioni riunite, 7 gennaio 2026, n. 11.
Qualificazione della decadenza
Secondo il Collegio, il provvedimento impugnato è intervenuto dopo l’assegnazione dell’alloggio e nella fase contrattuale del rapporto. Il Comune non ha esercitato un potere discrezionale di autotutela né ha compiuto una nuova ponderazione dell’interesse pubblico al mantenimento dell’assegnazione.
L’amministrazione si è limitata ad accertare la permanenza del requisito previsto dall’art. 2, lett. c), d.P.R. n. 1035/1972. L’accertamento della proprietà di altro immobile nello stesso Comune ha determinato, secondo la ricostruzione del parere, la sopravvenuta mancanza del requisito e l’obbligo di disporre la decadenza, con conseguente risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell’art. 7, lett. b), del contratto di locazione.
Esito del ricorso
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giustizia amministrativa. Poiché la controversia appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, il Collegio ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
È stata fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti stabiliti dalla legge. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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