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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 321/2023 in data 6 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 321/2023, che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente la Carta del docente per l’importo nominale di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 321/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto al Ministero di attribuire, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma e ha rappresentato che la sentenza, notificata al Ministero il 22 dicembre 2023, non era stata eseguita. Ha chiesto l’ordine di attribuzione della Carta con accredito dell’importo di € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, nonché la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di centoventi giorni per l’adempimento e la persistente inesecuzione dell’obbligo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 321/2023 entro novanta giorni dalla notificazione della decisione, compiendo gli adempimenti imposti dal giudicato. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, poiché la sentenza da eseguire non disponeva in proposito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto precettivo della pronuncia del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e a seguito di infruttuosa comunicazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Prevede l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali; il comma 3 consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Stabilisce il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione statale di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando siano documentati il giudicato, la notificazione della pronuncia, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e la persistente inerzia dell’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può integrare, ampliare o modificare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
  • La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera domanda di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di riconoscere somme non contemplate nel titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta della parte interessata.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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