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Ordinanza

Ordinanza n. 1776/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., a) della delibera del 3 aprile 2026, con cui Invitalia ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse all'-OMISSIS- con provvedimento sottoscritto il 17 ottobre 2023 (domanda -OMISSIS-), con conseguente decadenza dalla graduatoria dell'Ambito “Patrimonio culturale materiale e immateriale – Mezzogiorno” approvata con D.D. della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura n. 161 del 20 giugno 2023, incaricando “la competente struttura di disimpegnare l'importo di complessivi € 75.000,00”; b) della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui Invitalia ha comunicato all'-OMISSIS- che “la richiesta di erogazione presentata in data 13/10/2025 non può essere presa in esame a seguito della delibera di revoca del 03/04/2026 trasmessa a mezzo PEC in data 14/04/2026”; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo; nonché per la declaratoria del diritto dell'-OMISSIS- all'esame, da parte di Invitalia, della richiesta di erogazione del SAL a saldo, presentata il 13 ottobre 2025, e per la conseguente condanna di Invitalia ad esaminare la suddetta richiesta e a provvedere, previa verifica della congruità delle spese rendicontate, all’erogazione del contributo concesso all'Istituto con provvedimento sottoscritto il 17 ottobre 2023 (domanda -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202603763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di revoca delle agevolazioni e conseguente comunicazione di mancato esame della richiesta di erogazione del saldo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il beneficiario di agevolazioni concesse da Invitalia, inserito nella graduatoria dell'ambito "Patrimonio culturale materiale e immateriale – Mezzogiorno", ha impugnato la delibera del 3 aprile 2026 con cui sono state revocate le agevolazioni, disposta la decadenza dalla graduatoria e incaricata la competente struttura di disimpegnare l'importo complessivo di 75.000 euro. È stata inoltre impugnata la nota con cui Invitalia ha comunicato che, a seguito della revoca, non avrebbe esaminato la richiesta di erogazione del SAL a saldo presentata il 13 ottobre 2025. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, l'accertamento del diritto all'esame della richiesta di erogazione e la condanna di Invitalia a esaminarla e a provvedere sull'erogazione del contributo, previa verifica della congruità delle spese rendicontate. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito la legittimità della revoca né la spettanza del contributo. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 5 novembre 2026. Il termine è stato ritenuto compatibile con il termine ultimo del 31 dicembre 2026 previsto per le rendicontazioni nell'ambito del PNRR. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate in gravame siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito

    Consente di soddisfare l'esigenza cautelare mediante la fissazione di una ravvicinata udienza di merito, senza adottare una specifica misura sospensiva o anticipatoria.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito nella l. n. 108/2022

    Richiamato nel provvedimento nel quadro della disciplina applicabile al giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare una ravvicinata udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sugli atti impugnati.
  • La fissazione dell'udienza di merito costituisce tutela cautelare adeguata se la data individuata consente di rispettare le scadenze amministrative rilevanti, comprese quelle connesse ai termini di rendicontazione di programmi finanziati nell'ambito del PNRR.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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