Sentenza del 08/05/2018 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Avviso di liquidazione - Imposta di registro D.P.R. 131/86 - Condizione sospensiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, di una concessione demaniale avente a oggetto aree a terra e specchi d'acqua destinati alla realizzazione e gestione di un centro polifunzionale e di un Terminal Crociere. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'atto costituisse un diritto di superficie per l'intera durata della concessione e aveva recuperato imposte suppletive per complessivi Euro 7.596.497,60. Le contribuenti sostenevano invece che l'atto fosse sottoposto, almeno in parte, a condizione sospensiva, poiché la piena disponibilità delle aree dipendeva dalla loro liberazione da occupazioni preesistenti. Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 131/1986, gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono inizialmente tassati in misura fissa, mentre la tassazione proporzionale è dovuta per la parte immediatamente efficace.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che la tassazione proporzionale era dovuta per gli specchi d'acqua, già immediatamente fruiti dal concessionario, e per le sole aree a terra effettivamente consegnate, individuate nei verbali n. 6 e n. 11 del 2007. È stata invece esclusa la tassazione proporzionale sulle ulteriori aree a terra non ancora consegnate e quindi soggette a condizione sospensiva. La richiesta delle contribuenti di determinare la base imponibile in base al valore venale è stata respinta, poiché per le concessioni la base imponibile è costituita dal canone annuo moltiplicato per la durata della concessione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 27, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
Quando gli effetti dell'atto dipendono da una condizione sospensiva, l'imposta di registro è inizialmente dovuta in misura fissa. Se solo una parte del contratto è sospensivamente condizionata, la parte immediatamente efficace deve invece essere tassata in misura proporzionale.
Art. 19, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Il verificarsi della condizione o la produzione anticipata degli effetti dell'atto deve essere denunciata all'ufficio, che può procedere al recupero della differenza d'imposta dovuta.
Art. 1, comma 993, Legge finanziaria 2007
La disposizione ha escluso l'assoggettamento a IVA dei canoni relativi alle concessioni demaniali, facendo venire meno l'incertezza sul regime fiscale applicabile e determinando il recupero dell'imposta di registro proporzionale non precedentemente versata.
Massime di principio
- In presenza di una condizione sospensiva, l'imposta di registro in misura fissa si applica alla parte dell'atto i cui effetti non si sono ancora prodotti.
- Quando il contratto è solo parzialmente condizionato, occorre distinguere concretamente le porzioni già consegnate o utilizzate da quelle ancora soggette a condizione: le prime sono tassate proporzionalmente, le seconde in misura fissa.
- La consegna materiale e l'effettiva disponibilità del bene sono elementi rilevanti per stabilire quale parte dell'atto sia immediatamente efficace.
- Il successivo verificarsi della condizione, o la produzione anticipata degli effetti, può comportare un obbligo di denuncia e il pagamento della maggiore imposta.
- Per le concessioni demaniali, la base imponibile può essere determinata in funzione del canone annuo e della durata della concessione, anziché del valore venale del bene.
- In situazioni caratterizzate da incertezza normativa o giurisprudenziale, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.
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