Sentenza n. 1745/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 792/2025, depositata e resa pubblica il 19.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2996/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 792/2025, relativa all'accredito sulla carta elettronica del docente di complessivi 2.000 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all'Amministrazione il 30 luglio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso per ottemperanza, notificato il 3 dicembre 2025, è stato proposto deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione previsto per il rito dell'ottemperanza. Lo ha inoltre ritenuto ammissibile, essendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il Ministero, pur costituitosi formalmente, non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato né ha indicato ragioni ostative. Il Collegio ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e di accreditare l'importo riconosciuto dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, nonché alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Concorre a disciplinare il termine per il deposito del ricorso nel rito dell'ottemperanza.
art. 45, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
In combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a., determina il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso notificato nel rito dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Stabilisce il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine costituisce anche condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il ricorrente dimostri il giudicato e, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione destinataria, che deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice, senza che sia necessaria un'ulteriore attività valutativa sull'an dell'obbligo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o indicare eventuali ragioni ostative; in mancanza, l'accertato inadempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora decorrente dalla comunicazione della pronuncia fino all'effettivo adempimento.
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