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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5212/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Veneziano impugna l'ordinanza del 14/05/2024 con cui il G.i.p. ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., la sospensione condizionale di una pena di mesi sei di reclusione (per furto aggravato commesso nel 2014). Il G.i.p. ha motivato la revoca richiamando una successiva condanna (sentenza del 20/09/2016, definitiva il 20/10/2021) per tentato furto aggravato commesso il 22/07/2016. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 168 c.p. e vizio di motivazione: sostiene che non era configurabile la revoca di diritto (la seconda condanna non ha fatto superare i limiti di pena di cui all'art. 163 e il reato contestato era stato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza favorevole), e che il provvedimento di revoca è stato adottato in assenza di motivazione adeguata e senza chiarire quale ipotesi di revoca sia stata ritenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che le due condanne non superavano i limiti di pena previsti dall'art. 163 c.p., per cui non operava la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2. Inoltre il fatto new-ly contestato era stato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, per cui non era configurabile la fattispecie richiamata dal G.i.p. (art. 168, primo comma, n. 1). La revoca prevista dall'art. 168, secondo comma, ha natura costitutiva e comporta una valutazione discrezionale spettante al giudice della cognizione; la motivazione dell'ordinanza impugnata è risultata troppo sintetica e non ha chiarito quale fosse la base giuridica della revoca. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Ufficio G.i.p., affinché venga colmata la carenza motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La Corte ha distinto tra revoca di diritto (primo comma, n.1 e n.2) e revoca di natura costitutiva (secondo comma). Ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorresse la revoca di diritto; la revoca costitutiva richiede valutazione discrezionale sulla indole e gravità del reato ed è di competenza del giudice della cognizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come criterio di limite di pena per l'applicabilità della sospensione condizionale; la Corte rileva che le pene in concreto non superavano i limiti fissati dall'art. 163, escludendo la revoca automatica prevista dalla legge.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al reato di furto, richiamata per descrivere la fattispecie originaria (furto aggravato del 2014).

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravanti del reato di furto, citate in relazione alla condanna originaria e alla successiva sentenza per tentato furto.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del reato successivo come tentato, ai fini del conteggio e della valutazione complessiva delle condanne.

Massime di principio

  • Verificare sempre le date: la data di commissione del nuovo reato e la data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale sono decisive per stabilire se operi una revoca di diritto o debba valutarsi una revoca discrezionale.
  • La revoca 'di diritto' ex art. 168 opera solo nelle ipotesi previste espressamente dalla norma (p.es. superamento dei limiti di pena fissati dall'art. 163 o altre condizioni temporali); in assenza di tali presupposti la revoca ha natura costitutiva e richiede una valutazione discrezionale.
  • Nei casi di revoca discrezionale (art. 168, secondo comma) il giudice deve motivare in modo chiaro la valutazione sulla 'indole e gravità' del nuovo reato e sull'opportunità di revocare il beneficio; tale decisione è tipicamente di competenza del giudice della cognizione.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire ma la carenza motivazionale o l'applicazione di una fattispecie errata sono motivo di annullamento e rinvio: le ordinanze devono esplicitare quale base legale e quale apprezzamento discrezionale sono stati adottati.
  • Per difendersi in situazioni analoghe, documentare e contestare le date rilevanti, il calcolo cumulativo delle pene rispetto ai limiti di legge e sollecitare una motivazione precisa sul punto discrezionale dell'opportunità della revoca.

Testo integrale

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