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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30446/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di ingenti beni intestati alla società inglese, ritenuta mero "schermo" attraverso il quale l'indagato Torino Vincenzo dispone dei beni. La ricorrente ha dedotto che gli indici usati dal Tribunale (scarso patrimonio personale, sette missive inviate dall'indagato a favore della società, trasferimenti patrimoniali risalenti al 2010) non dimostrano la riconducibilità dei beni a Torino Vincenzo e che il legale rappresentante non è indagato per la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure attaccano la motivazione del Tribunale e non una violazione di norme di legge. È stato confermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire il patrimonio di una persona giuridica che sia un mero schermo privo di reale autonomia e che non è necessario un vincolo causale o temporale tra i beni sequestrati e il profitto del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 12-bis, d.P.R. n. 74 del 2000

    Consente la confisca per equivalente e, quindi, il sequestro di beni anche appartenenti a persone giuridiche diverse dall'autore materiale del reato quando queste siano meri strumenti privi di autonomia e nascondano l'effettivo titolare dei beni; non richiede un vincolo causale o temporale tra i beni sequestrati e il profitto del reato.

  • art. 10, d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato solo per segnalare che il legale rappresentante della ricorrente non è indagato per la specifica violazione, circostanza ritenuta irrilevante ai fini della legittimità del sequestro sui beni della società schermo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali per ricorsi infondati o inammissibili; sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. III penale, 9 dicembre 2020, n. 34956

    Confermato il principio che la confisca per equivalente può essere disposta anche sui beni di una persona giuridica distinta dall'autore materiale quando questa sia un mero schermo, e che il vincolo reale può riferirsi al profitto conseguito dall'autore del reato anche se in veste diversa.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire il patrimonio di una società quando questa appaia come mero schermo privo di reale autonomia; non è necessario che la persona fisica che ha beneficiato del profitto sia formalmente rappresentante della società.
  • La non iscrizione a procedimento penale del legale rappresentante della società non impedisce il sequestro dei beni societari se sussistono indici che ne dimostrano la riconducibilità ad un terzo indagato.
  • Non è richiesto un nesso causale o temporale diretto tra il trasferimento dei beni alla società e la commissione dei reati ai fini della confisca per equivalente: la misura può colpire beni trasferiti anteriormente se la società è mera facciata.
  • Le contestazioni sulla valutazione e sul peso probatorio degli elementi indicati a sostegno del sequestro attengono alla motivazione dell'ordinanza e, salvo vizi di motivazione macroscopici o di diritto, difficilmente determinano l'accoglimento del ricorso per cassazione che si limiti a censurare la congruità delle deduzioni fattuali.
  • In situazioni analoghe, per resistere efficacemente ad un sequestro è utile documentare l'autonomia gestionale e patrimoniale della società (atti formali, operatività economica reale, contabilità, prove di autonomia decisionale) e fornire elementi che smentiscano la continuità economica con il presunto occultante.

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