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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 925/2023 n. 205/2024 del 28.2.2024.

Giustizia amministrativa202500651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 205/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per tre annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno, ed era stato ordinato al Ministero di metterla a disposizione per l'utilizzo secondo i vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo anche interessi e rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto nei limiti indicati. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso gli interessi legali, poiché non erano compresi nel dispositivo della sentenza ottemperanda, e ha escluso anche la condanna alle spese di lite disposta dal giudice ordinario, ritenendola estranea alla domanda di ottemperanza nei sensi precisati in motivazione. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva per l'attestazione di conformità della copia della sentenza del giudice ordinario notificata all'amministrazione.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario.

  • l. 724/1994

    È richiamata dalla ricorrente con riferimento al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ma la richiesta di interessi è stata esclusa perché non compresa nel dispositivo ottemperando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, ma non può estendere l'esecuzione a utilità o accessori non riconosciuti dal dispositivo del titolo ottemperando.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando il giudice assegna all'amministrazione un termine per adempiere e stabilisce contestualmente il meccanismo sostitutivo applicabile in caso di persistente inottemperanza.
  • L'esecuzione in sede di ottemperanza deve riguardare il contenuto conformativo ed esecutivo del giudicato; le statuizioni del titolo ritenute estranee alla specifica domanda di ottemperanza non possono essere oggetto dell'ordine esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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