Cassazione Civile, Ordinanza n. 33481/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a un decreto ingiuntivo e a un precetto intimati per il pagamento del corrispettivo di lavori edili eseguiti su un fabbricato condominiale. Gli opponenti avevano contestato la legittimità degli atti esecutivi e l’importo richiesto, chiamando in causa il condominio e l’amministratore per dedotta responsabilità professionale; quest’ultimo aveva chiamato in garanzia il proprio assicuratore di responsabilità civile professionale. In primo grado l’opposizione era stata respinta. In appello, i gravami erano stati notificati tempestivamente all’assicuratore ma, quanto agli altri destinatari, la notifica era stata tentata l’ultimo giorno utile e non era andata a buon fine perché i procuratori risultavano trasferiti. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibili gli appelli ritenendo la notificazione tardiva e, soprattutto, inesistente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 291 c.p.c.; aveva inoltre escluso la necessità di integrazione del contraddittorio verso l’assicuratore, ritenendo che la domanda di garanzia fosse stata rinunciata e che la sua costituzione valesse solo come litis denuntiatio. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale impostazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario/processuale e dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che, essendo il garante parte del rapporto processuale per effetto della chiamata in garanzia, l’appello doveva essere proposto anche nei suoi confronti e il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio; con il secondo ha contestato la valutazione della notifica come inesistente e la negazione della sanatoria, affermando che la notifica fosse al più nulla, tempestiva e sanabile, anche in considerazione del comportamento del difensore degli appellati e del domicilio legale risultante dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 331 c.p.c. e aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella chiamata in garanzia. Ha affermato che, quando il terzo garante è stato chiamato in causa, il giudizio di impugnazione è inscindibile e l’appellante soccombente deve notificare l’impugnazione sia al garantito sia al garante; se ciò non avviene, il giudice deve assegnare un termine per integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., non potendo applicare il diverso regime dell’art. 291 c.p.c. come fatto dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge nella qualificazione del regime di litisconsorzio e nella gestione del contraddittorio
art. 331 c.p.c.
si applica alla chiamata in garanzia in sede di impugnazione, quale causa inscindibile; il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, non dichiarare l’inammissibilità del gravame
art. 291 c.p.c.
non è la norma corretta da applicare nel caso di notifica dell’appello non perfezionata verso parti necessarie della chiamata in garanzia, secondo la Corte di cassazione
art. 346 c.p.c.
la riproposizione della domanda di garanzia non può essere utilizzata per sostituire l’impugnazione nei confronti del garante quando il rapporto è inscindibile in appello
art. 106 c.p.c.
regola la chiamata in garanzia del terzo; la Corte distingue, ai soli fini descrittivi e poi supera tale distinzione, i diversi profili della chiamata
art. 32 c.p.c.
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sul regime impugnatorio delle cause scindibili e inscindibili con chiamata in garanzia
art. 108 c.p.c.
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sul regime impugnatorio delle cause scindibili e inscindibili con chiamata in garanzia
Massime di principio
- La chiamata in garanzia del terzo rende il giudizio di impugnazione inscindibile, con conseguente applicazione dell’art. 331 c.p.c. sia quando la chiamata sia volta soltanto a estendere al garante gli effetti della decisione sul rapporto principale, sia quando si chieda anche l’accertamento del rapporto di garanzia.
- Quando l’appello investe una decisione resa in un processo con chiamata in garanzia, l’impugnazione proposta dal soccombente sul rapporto principale deve essere notificata anche al garante, che è divenuto parte legittimata a contraddire; non è sufficiente limitarsi al solo garantito.
- Non è corretto pretendere che il garantito, non chiamato nel giudizio di impugnazione, riproponga la domanda verso il garante ex art. 346 c.p.c. al posto dell’impugnazione nei suoi confronti: la riproposizione riguarda domande assorbite o non decise, non sostituisce il litisconsorzio necessario in appello.
- Se l’impugnazione non è stata estesa a tutte le parti necessarie del giudizio inscindibile, il giudice d’appello deve assegnare un termine per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., anziché dichiarare inammissibile il gravame.
- La notifica dell’appello verso il garante costituito nel giudizio di primo grado non vale come mera litis denuntiatio quando il rapporto processuale è ormai trilatero e la parte garantita/garante deve essere coinvolta ai fini della decisione sull’impugnazione.
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