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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21142/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano indeducibili perché meramente reiterative di doglianze già vagliate in appello e perché mirate a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 c.p.p. In particolare, le doglianze contestavano la tenuta della motivazione della decisione di merito e la valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e una pretesa violazione della correlazione tra accusa e sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifici travisamenti né criticare in modo puntuale le ragioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La norma è richiamata quale parametro della censura di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte osserva che non vi è stata lesione della correlazione tra accusa e sentenza né un vizio motivazionale apprezzabile in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La disposizione è evocata dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte nega però che la doglianza introduca un vizio sindacabile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e autonoma delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che si indichino specifici travisamenti del materiale processuale decisivi e non meramente assertivi.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sufficiente, di per sé, a trasformare in vizio di legittimità una contestazione che in realtà mira a sovrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio a quella operata dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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