Risoluzione n. 120 del 1/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, se una cooperativa cancellata risulta ancora intestataria di un terreno non liquidato, la società deve considerarsi ancora esistente ai fini fiscali dell’operazione di cessione. Ne derivano l’obbligo di richiedere una nuova partita IVA, fatturare la vendita, presentare le dichiarazioni IVA e redditi previste, nonché valutare l’imponibilità IRAP della plusvalenza in base alla natura strumentale o meno del bene.
Attribuzione della partita IVA in caso di riapertura della liquidazione di una cooperativa
Attribuzione della partita IVA in caso di riapertura della liquidazione di una cooperativa
La risoluzione esamina il trattamento civilistico e fiscale della cessione di un terreno rimasto in proprietà di una cooperativa già cancellata al termine della liquidazione. Il documento affronta in particolare se, per perfezionare la vendita del bene omesso per errore nella precedente procedura, sia necessario riaprire la liquidazione e quali adempimenti tributari conseguano all’operazione.
Quesito e posizione del contribuente
La cooperativa aveva concluso la liquidazione l’11 dicembre 2000, approvato il bilancio finale ed ottenuto la cancellazione sia civilistica sia fiscale. Dopo la chiusura è emerso che un piccolo appezzamento di terreno, situato in un Comune non indicato nel testo, non era stato ceduto per errore del notaio. La società intendeva venderlo a un architetto per consentire il completamento di un piano di urbanizzazione.
Secondo l’istante, sul piano civilistico sarebbe stato possibile riaprire la liquidazione, reinvestire il liquidatore dei poteri, vendere il terreno, approvare un nuovo bilancio finale e chiudere nuovamente la società. Sul piano fiscale, la società riteneva necessario:
- richiedere un nuovo codice fiscale e una nuova partita IVA;
- emettere fattura con IVA per la vendita del terreno;
- presentare, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al nuovo risultato finale della liquidazione entro sette mesi dal deposito del nuovo bilancio finale;
- presentare la dichiarazione IVA relativa alle nuove operazioni imponibili;
- presentare una nuova dichiarazione di cessazione ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- versare le eventuali imposte dovute nei termini ordinari.
Inquadramento civilistico della questione
L’Agenzia richiama l’articolo 2519, comma 1, c.c., secondo cui alle società cooperative, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni sulla società per azioni. Per le cooperative, quindi, vale la disciplina della liquidazione delle società di capitali.
Viene poi richiamato l’articolo 2495 c.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, che stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci entro il limite delle somme riscosse e nei confronti dei liquidatori in caso di colpa. La Cassazione, con sentenza 28 agosto 2006, n. 18618, è citata per affermare che la cancellazione produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti o rapporti non definiti.
Tuttavia, per il regime intertemporale, l’articolo 218 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che le società in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004 siano regolate dalla disciplina previgente. Poiché il caso riguarda una liquidazione terminata nel 2000, si applica il vecchio articolo 2456, comma 2, c.c., secondo il quale, dopo la cancellazione, i creditori insoddisfatti possono agire verso soci e liquidatori.
Sulla base del previgente regime, la cancellazione dal registro delle imprese non determinava automaticamente l’estinzione della società se non fossero ancora definiti tutti i rapporti giuridici pendenti. La risoluzione richiama a supporto varie pronunce della Cassazione, che qualificano la cancellazione come atto di pubblicità e non come causa automatica di estinzione, fino all’effettiva definizione dei rapporti residui.
Soluzione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, se la società risulta ancora intestataria del terreno, essa deve essere considerata esistente. Di conseguenza, l’atto di cessione rileva ai fini IVA e la società deve adempiere agli obblighi previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, la cooperativa deve:
- richiedere l’attribuzione di una nuova partita IVA;
- emettere fattura per la vendita del terreno e assolvere la relativa imposta;
- presentare la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari;
- presentare una nuova dichiarazione di cessazione ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione.
Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi
Per le imposte sul reddito, la società deve presentare, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, in via telematica:
- le dichiarazioni dei redditi per gli esercizi intermedi, nei termini ordinari stabiliti dall’articolo 2;
- la dichiarazione relativa all’intero periodo di liquidazione e al nuovo risultato finale, entro sette mesi dalla chiusura della liquidazione o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
Trattamento IRAP della cessione del terreno
Ai fini IRAP, la risoluzione distingue tra terreno strumentale e terreno non strumentale, salvo che il bene sia qualificabile come bene merce.
Se il terreno è un immobile strumentale, la plusvalenza derivante dalla cessione concorre alla base imponibile IRAP in forza dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, che include in ogni caso le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da trasferimento d’azienda. La nozione di strumentalità è riferita sia ai beni strumentali per natura sia a quelli strumentali per destinazione, effettivamente utilizzati nell’attività d’impresa.
Se invece il terreno non è un bene oggetto dell’attività d’impresa ed è correttamente classificabile tra i beni non strumentali all’attività produttiva, la plusvalenza va rilevata alla voce E20 del conto economico e non concorre alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP.
Omessa presentazione delle dichiarazioni pregresse
Quanto alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni pregressi, in particolare dal 2000 in avanti, l’Agenzia osserva che trovano applicazione le disposizioni in materia di omessa dichiarazione, senza ulteriori specificazioni nel testo.
Esito complessivo
La risoluzione afferma che la presenza del terreno ancora intestato impedisce di considerare definitivamente esaurita la posizione della società ai fini dell’operazione. Ne deriva l’obbligo di riattivare gli adempimenti fiscali con nuova partita IVA, fatturazione della vendita, dichiarazioni IVA e redditi, nonché la verifica del corretto trattamento IRAP della plusvalenza in funzione della natura del bene.
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