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Ordinanza

Ordinanza n. 7366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 15597/2025, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento dell'AGCM in materia consumeristica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Con il primo motivo d'appello l'impresa censura la sentenza del TAR nella parte in cui ha respinto la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, dedotta per l'eccessiva durata della fase pre-istruttoria svolta dall'AGCM. Il Consiglio di Stato dà atto che la questione si colloca in materia consumeristica e non presenta un rapporto di pregiudizialità tecnica con l'incidente di costituzionalità già sollevato dalla stessa Sezione, relativo all'applicabilità del termine di novanta giorni per la contestazione dell'illecito antitrust e, in subordine, all'assenza di un termine determinato per l'avvio dell'istruttoria in contraddittorio.

La decisione

Il Collegio non decide il primo motivo d'appello né gli altri profili della controversia. Pur rilevando che non sussiste una pregiudizialità in senso tecnico tra la causa e la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza n. 5167 del 30 giugno 2026, ritiene opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale, poiché essa potrebbe produrre conseguenze, anche indirette, sulla materia consumeristica oggetto del giudizio. Dispone quindi il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 30 settembre 2027, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; ordina la comunicazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 689/1981

    con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata lamentata la violazione dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981 in ragione dell’eccessiva durata della fase pre-istruttoria svolta dall’A.G.C.M.;

    La disposizione è invocata dall'appellante per contestare l'eccessiva durata della fase pre-istruttoria; l'ordinanza non decide nel merito la portata o l'applicabilità del termine.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    ritenuto, pertanto, che sussistono eccezionali ragioni per disporre ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza indicata in dispositivo;

    La norma è utilizzata per disporre il rinvio della trattazione, giustificato dall'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale, suscettibile di avere conseguenze anche indirette sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo

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