Sentenza del 23/05/2016 n. 4630 - Comm. Trib. Prov. Milano
DAZI - Rappresentante in dogana - Responsabilità solidale - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità solidale del rappresentante in dogana deve essere esclusa qualora siano dimostrate la diligenza e la correttezza del suo operato, nonché l'assenza di un vantaggio diretto a suo favore. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sull'esito processuale concreto, né l'indicazione delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità solidale del rappresentante in dogana per il pagamento di maggiori dazi accertati. Il principio enunciato esclude tale responsabilità quando il rappresentante abbia operato con condotta scrupolosa e diligente e non abbia conseguito alcun vantaggio diretto dall'operazione doganale.
Massime di principio
- Il rappresentante doganale non risponde automaticamente dei maggiori dazi dovuti dal soggetto rappresentato: occorre verificare concretamente il suo comportamento e il ruolo svolto.
- La diligenza professionale e l'assenza di un vantaggio diretto costituiscono elementi rilevanti per escludere la responsabilità solidale dell'intermediario.
- La responsabilità può essere valutata diversamente se il rappresentante ha partecipato consapevolmente all'irregolarità, ha omesso controlli esigibili o ha tratto un beneficio diretto dall'operazione.
- Per invocare l'esclusione della responsabilità è opportuno documentare le verifiche eseguite, le informazioni ricevute dal cliente e l'assenza di interessi economici propri nell'importazione.
Testo integrale
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