Sentenza del 09/09/2016 n. 17822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha denunciato, tra l'altro, la violazione delle norme processuali relative alla comunicazione della data dell'udienza o della decisione. La segreteria aveva comunicato la data fissata per la decisione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, anziché alla Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a., che era la parte regolarmente costituita nel giudizio. Secondo la Corte, tale errore ha impedito alla contribuente di partecipare correttamente al procedimento e ha violato il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Centrale, che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative relative agli anni 1975 e 1976, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla legittimità della cartella, ma ha annullato la precedente decisione per un vizio processuale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3
Norma applicabile alla controversia ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La comunicazione della data fissata per la decisione deve essere effettuata alla parte correttamente costituita in giudizio. La comunicazione a un soggetto diverso determina una violazione del contraddittorio e la nullità della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75
La disposizione rende applicabile la disciplina processuale richiamata alla controversia tributaria.
D.L. n. 429 del 1982, convertito nella L. n. 516 del 1982
Le dichiarazioni integrative presentate dalla contribuente per gli anni 1975 e 1976 erano state trattate secondo la disciplina prevista da queste disposizioni; la relativa liquidazione aveva dato luogo alla cartella di pagamento oggetto della controversia.
Massime di principio
- La comunicazione degli atti processuali deve essere indirizzata esattamente alla parte costituita e al soggetto processuale corretto; una comunicazione a un ente o soggetto diverso non è normalmente idonea a garantire il contraddittorio.
- L'omessa o irregolare comunicazione della data fissata per la decisione può costituire un vizio processuale sostanziale e determinare la nullità della sentenza, anche senza una valutazione sul merito della pretesa tributaria.
- Quando la sentenza è annullata per violazione del contraddittorio, la causa viene generalmente rinviata al giudice competente affinché celebri o riesamini il procedimento nel rispetto delle garanzie processuali.
- L'annullamento per un vizio preliminare non comporta necessariamente la vittoria definitiva sulla questione fiscale: il merito della cartella o dell'imposta può restare da decidere nel giudizio di rinvio.
- In situazioni analoghe è importante verificare gli atti di comunicazione della segreteria, l'identità della parte formalmente costituita e l'eventuale concreta lesione del diritto di partecipare al procedimento.
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