Sentenza n. 212/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1312/2025, emessa in data 25 marzo 2025, nel giudizio n. 3342/2024 R.G., passata in giudicato e notificata in forma esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1312/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1312/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione in forma esecutiva l’8 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore nominale complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato nonché, per l’eventuale ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Catania era stata notificata in forma esecutiva l’8 giugno 2025, che era passata in giudicato e che, alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, il 12 novembre 2025, era ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Rilevata la perdurante inerzia del Ministero, il Tribunale gli ha ordinato di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dall’insediamento per provvedere in via sostitutiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione deve decorrere prima dell’avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine senza adempimento, è procedibile l’azione esecutiva e, nel caso concreto, l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato notificata in forma esecutiva, l’interessato può proporre il giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento entro un termine determinato e può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e deve compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
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