Cassazione Penale, Sentenza n. 30238/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva presentato un'istanza di risarcimento ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. relativa a quattro periodi di detenzione, deducendo trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché i periodi lamentati erano "relativi a pene già espiate e non ricompresi nel titolo esecutivo in espiazione all'atto della presentazione dell'istanza". Russo ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di cassazione lamentando violazione dell'art. 3 Cedu e dell'art. 35-ter ord. pen. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per presunte violazioni dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, applicando la disciplina del reclamo giurisdizionale prevista dall'art. 35-bis ord. pen. (tra cui il comma 4-bis); pertanto è improprio il ricorso fondato su generiche doglianze di vizio di motivazione. Le censure del ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate e aspecifiche, atteso che l'inammissibilità era motivata dalla circostanza preclusiva che i periodi denunciati riguardavano pene già espiate e non ricomprese nel titolo esecutivo in corso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
relativi a pene già espiate e non ricompresi nel titolo esecutivo in espiazione all'atto della presentazione dell'istanza
La disposizione è stata invocata come base per la domanda risarcitoria; il giudice ha ritenuto l'istanza inammissibile perché i fatti riguardavano pene già espiate e non erano compresi nel titolo esecutivo in corso, precludendo la valutazione del merito.
art. 3 Cedu
La presunta violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero aspecifiche e non idonee a superare la preclusione procedurale relativa all'inammissibilità.
art. 35-bis ord. pen.
La Corte ha chiarito che contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia risarcitoria il rimedio esperibile è il reclamo per violazione di legge (disciplina di cui all'art. 35-bis), pertanto i motivi permessi sono limitati alla violazione di legge e non alle generiche doglianze di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, applicata per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Le istanze risarcitorie ex art. 35-ter ord. pen. sono inammissibili se riguardano periodi di pena già espiati e non compresi nel titolo esecutivo in corso al momento della presentazione: in tal caso il giudice può non entrare nel merito.
- Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori, il rimedio alla Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge secondo la disciplina del reclamo (art. 35-bis); le doglianze generiche sul vizio di motivazione sono spesso improduttive.
- Chi deduce una violazione dell'art. 3 Cedu deve collegare e documentare la gravità della condotta e il suo collegamento con un titolo esecutivo in corso, altrimenti la domanda può essere dichiarata inammissibile per ragioni procedurali.
- Presentare un ricorso infondato o aspecifico espone al rischio di condanna alle spese e all'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi importante verificare preventivamente l'ammissibilità formale dell'istanza prima di impugnare.
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