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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Orbassano, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali

Giustizia amministrativa202300791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione lavori, demolizione e ripristino relativa a recinzione, predisposizione di impianti, ricovero attrezzi e due manufatti prefabbricati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, con tre articolate censure, la violazione degli artt. 31, 34, 6, 15, 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 841 c.c., della disciplina regionale piemontese e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto: quanto alla recinzione, che la posa di rete metallica rientrasse nell'edilizia libera o fosse comunque soggetta a CILA o SCIA e che le opere fossero coperte da una precedente autorizzazione edilizia; quanto alla predisposizione degli impianti, che essa fosse riferibile a un pozzo già autorizzato da oltre venticinque anni e non fosse provata la sua destinazione a servizio dei manufatti abusivi; quanto alle due costruzioni, che si trattasse di un capanno per attrezzi e di una struttura assimilabile a tettoia, non soggetti a permesso di costruire, e che la risalente realizzazione imponesse una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla recinzione, rilevando che il Comune non aveva considerato la precedente autorizzazione edilizia, rilasciata ai danti causa della ricorrente, per una recinzione in pali e rete metallica, e che la documentazione fotografica non consentiva di accertare con certezza la presenza e l'abusività del muretto contestato. L'annullamento è stato disposto fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti a una rinnovata istruttoria. Ha inoltre annullato l'ordinanza nella parte relativa alla predisposizione degli impianti, poiché il pozzo risultava previamente autorizzato e le fotografie dimostravano soltanto il collegamento a tubazioni, senza provare né la funzionalizzazione ai manufatti né la violazione delle prescrizioni del titolo. Ha invece respinto le censure riguardanti il ricovero attrezzi e il manufatto prefabbricato di maggiori dimensioni: entrambi, per dimensioni, posa su platea in calcestruzzo e incidenza permanente sul territorio, sono stati qualificati come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. Il giudice ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata derivante dal tempo trascorso, affermando che l'ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato e adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dall'indicazione della loro abusività; non occorre una specifica ponderazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, né sorge un affidamento tutelabile per effetto della mera inerzia amministrativa. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e)

    La costruzione di manufatti fuori terra e l’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati destinati ad abitazione, deposito o magazzino, stabilmente collegati al suolo, rientrano negli interventi di nuova costruzione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata invocata con riferimento alla pretesa riconducibilità della predisposizione degli impianti all’edilizia libera, ma il giudice ha ritenuto decisivo il difetto di prova dell’abusività e della funzionalizzazione del pozzo ai manufatti.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di nuova costruzione richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento degli interventi repressivi edilizi conseguenti agli accertamenti comunali.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione e ripristino costituisce la conseguenza dell’accertamento di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; in caso di mancata demolizione è prevista l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio, ma non ha condotto all’accoglimento delle censure relative ai manufatti stabilmente infissi al suolo.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente con riferimento alla necessità o meno di titolo edilizio per le opere contestate.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio applicabile a interventi eventualmente eseguibili mediante SCIA.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata per i manufatti abusivi, essendo indicati le opere e i presupposti della loro abusività; non era necessaria una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico al ripristino.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 per la tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato: è sufficiente che descriva le opere e indichi le ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico al ripristino della legalità, anche quando l’abuso sia risalente e il proprietario attuale non ne sia l’autore.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio non genera, in assenza di un titolo edilizio, un affidamento del privato meritevole di tutela e non impone all’amministrazione una specifica comparazione tra l’interesse pubblico alla demolizione e l’interesse privato alla conservazione dell’opera.
  • Manufatti prefabbricati o leggeri, di rilevanti dimensioni, stabilmente collocati su una platea in calcestruzzo e idonei a incidere permanentemente sull’assetto del territorio, costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, anche se qualificati dal proprietario come ricoveri per attrezzi o tettoie.
  • L’amministrazione non può legittimamente ordinare la demolizione di opere ritenute abusive senza confrontarsi con un precedente titolo edilizio riferibile alle medesime opere e senza un accertamento istruttorio certo dell’identità e della consistenza dell’abuso contestato.
  • La presenza di tubazioni o collegamenti presso un pozzo già autorizzato non dimostra, di per sé, né il mutamento della destinazione del pozzo né la sua funzionalizzazione a manufatti abusivi; l’ordine repressivo richiede un accertamento concreto dei presupposti di fatto e della violazione del titolo originario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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