Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originaria riguardava un atto di recupero e una comunicazione di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per la non spettanza di un credito d'imposta per incrementi occupazionali e per un omesso versamento IRES. Dopo i gradi di merito, la società ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha effettuato il pagamento richiesto. L'Ufficio ha però respinto l'istanza sostenendo che la sentenza di primo grado della lite fosse indicata in un procedimento penale per falsità ideologica e truffa, con conseguente possibile revocazione futura e incertezza sul valore della lite. La società ha impugnato il diniego davanti alla Corte di cassazione, chiedendo di annullarlo e di dichiarare perfezionata la definizione agevolata con estinzione del giudizio. L'Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione del diniego.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittimo il diniego dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che tutti i presupposti oggettivi e temporali della definizione agevolata erano documentati e non contestati, e che il richiamo dell'Ufficio alla pendenza di un procedimento penale riguardava la sentenza di primo grado, poi integralmente riformata e sostituita dalla decisione d'appello che definiva il rapporto processuale. Ha quindi escluso che l'ipotetico esito del procedimento penale o una eventuale revocazione futura potessero impedire la definizione della lite. Accertato il perfezionamento della definizione con il pagamento, la Corte ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra le parti e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando la natura sanzionatoria e la non estensibilità analogica della relativa previsione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973
ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29/09/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturito l'esito di irregolarità e il recupero del credito d'imposta e dell'IRES.
art. 6, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... aventi ad oggetto atti impositivi ... possono essere definite ...
la definizione agevolata è ammessa per le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, su domanda del soggetto legittimato e mediante pagamento del valore della controversia.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
la norma disciplina una peculiare definizione delle liti pendenti in Cassazione in caso di soccombenza integrale dell'Agenzia nei gradi precedenti.
art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... entro il 31 maggio 2019
la definizione si considera perfezionata con domanda e pagamento tempestivi degli importi dovuti.
art. 6, comma 8, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Entro il 31 maggio 2019 ... è presentata una distinta domanda di definizione ... ed effettuato un distinto versamento
per ciascuna controversia autonoma è richiesta una domanda distinta e un distinto versamento.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le controversie definibili non sono sospese ...
la Corte richiama la disciplina della sospensione del processo in pendenza della procedura di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L'eventuale diniego della definizione ... è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia
il diniego è autonomamente impugnabile davanti al giudice davanti al quale pende la lite, che può verificare la legittimità del rifiuto e decidere anche sulla definizione e sull'estinzione del rapporto processuale.
art. 360, primo comma, c.p.c.
senza limitare la propria cognizione ai tradizionali canoni impugnatori indicati dall’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ.
nel procedimento sull'impugnazione del diniego la Corte afferma di poter decidere nel merito la controversia accessoria, non essendo vincolata ai soli motivi tipici del ricorso per cassazione.
artt. 110, 81 cpv., 479 c.p. e 640 c.p.
delitti di cui agli articoli 110, 81 cpv, 479 cod. pen. ... e 640 cod. pen.
citati solo come oggetto del procedimento penale richiamato dall'Agenzia nel diniego della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
c.d. doppio contributo unificato
la Corte esclude l'applicazione della previsione nei casi di accoglimento/estinzione derivante da definizione agevolata, perché operante solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Nella procedura di definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell'Amministrazione è illegittimo se i presupposti normativi della definizione risultano documentati e non contestati, e l'ente oppone solo ragioni meramente ipotetiche o eventuali estranee alla disciplina legale.
- La pendenza di un procedimento penale relativo a una decisione di primo grado non riformata dal giudice di appello non impedisce di per sé la definizione agevolata, quando la lite pendente è ormai regolata dalla pronuncia successiva che ha sostituito quella precedente.
- La possibile futura revocazione di una sentenza o l'esito incerto di un processo penale non possono precludere la definizione della controversia se al momento della domanda sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge.
- Quando la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento tempestivi, il giudice deve prendere atto dell'estinzione del rapporto processuale e non può mantenere in vita la lite per ragioni estranee ai presupposti legali.
- La disciplina del c.d. doppio contributo unificato, avendo natura lato sensu sanzionatoria, non è applicabile oltre i casi espressamente previsti e non opera in presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
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