Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (commesso con destrezza). Il motivo unico dedotto dal difensore contestava la gestione delle notifiche: si sosteneva la nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti dell'imputato e, conseguentemente, la nullità delle notifiche (in particolare dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio) eseguite al difensore d'ufficio. Si eccepiva che tale nullità era assoluta e che l'eccezione era stata sollevata tempestivamente, mentre la Corte territoriale l'aveva ritenuta tardiva o comunque sanata dalla successiva notifica a mani proprie disposta in rinnovazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico perché il ricorrente non aveva indicato le ragioni concrete per cui il decreto di irreperibilità dovesse considerarsi nullo; inoltre la notifica del decreto di citazione a giudizio era risultata rituale in quanto, dopo la rinnovazione disposta dal giudice, lo stesso difensore aveva ricevuto la citazione a mani proprie. Per tali ragioni non è stata accolta la doglianza sulla nullità delle notifiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Definisce il reato di furto; contestata al ricorrente la fattispecie del furto aggravato come poi richiamata con l'art. 625 n.4.
art. 625 n.4 cod. pen. (aggravante: commesso con destrezza)
Indica l'aggravante per il furto commesso con destrezza; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità sulla base di tale aggravante e poi ha bilanciato con circostanze attenuanti equivalenti.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era articolato ai sensi di questa disposizione (vizio di motivazione/violazione di norme processuali).
artt. 159, 178, 179 cod. proc. pen.
Riferimenti a norme processuali richiamate dal difensore come norme la cui violazione comporterebbe nullità; la Corte ha valutato che l'eccezione risultava generica e non sufficientemente specificata rispetto a tali articoli.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la notifica degli atti (in particolare fa riferimento all'irreperibilità e alla notificazione al difensore d'ufficio); la Corte ha chiarito che il decreto di irreperibilità attiene alla funzionalità della notificazione ma che l'erroneità del decreto deve essere adeguatamente allegata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti formali del ricorso (l'enunciazione del motivo nei limiti previsti dalle disposizioni sulle impugnazioni).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso procedibile con colpa o evidente infondatezza; applicata per la inammissibilità evidente del ricorso.
Massime di principio
- La nullità del decreto di irreperibilità può comportare la nullità della notificazione eseguita al difensore d'ufficio e, quindi, la nullità degli atti successivi, ma il ricorrente deve indicare in modo specifico e motivato le ragioni che rendono nullo il decreto; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La rinnovazione della notificazione (notifica a mani proprie disposta dal giudice) può sanare eventuali vizi formali delle notifiche precedenti: se risulta attestata la ricezione diretta dell'atto dall'imputato, la censura sulla precedente notifica perde efficacia.
- Le nullità absolute richiedono tempestività nella loro eccezione, ma anche una precisa indicazione del vizio; l'opposizione tardiva o non specificata può essere respinta come inammissibile o irrilevante.
- In sede di Cassazione, i ricorsi manifestamente generici o privi di adeguata spiegazione del vizio vengono dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si impugna una decisione per vizi di notifica, conviene documentare concretamente le prove della irregolarità (verbali di ricerche, dati di notifica, eventuali atti contrari) e spiegare perché la rinnovazione non abbia sanato il vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10322/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10325/2022 del 24/03/2022
- Sentenza penale · 24 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2022 del 24/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →