Cassazione Penale, Sentenza n. 31023/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado, all'esito di rito abbreviato, una condanna a mesi sei di reclusione, confermata in appello, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. In sede di legittimità ha censurato la sola parte della decisione relativa alle pene sostitutive: ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché la Corte di appello aveva negato la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o con la detenzione domiciliare sostitutiva, pur in presenza di una pena minima e pur avendo egli chiesto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il diniego era stato fondato sui precedenti penali senza spiegare in che modo essi dimostrassero l'inadempimento delle prescrizioni inerenti alla misura sostitutiva o il pregiudizio alla funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse esclusivamente la mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e che, nel caso concreto, la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo il diniego sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti penali, del profilo personale dell'imputato, della recidiva ritenuta sussistente e della condotta complessiva, da cui aveva tratto una prognosi sfavorevole circa l'adempimento delle prescrizioni e l'idoneità rieducativa della misura. È stata quindi applicata la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 e, conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 69
Nel ricorso è richiamato insieme all'art. 56-quater come parametro dell'errore di diritto denunciato; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte su questa norma.
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 69
È evocato dal ricorrente quale base della doglianza sulle pene sostitutive; il testo non ne sviluppa una distinta interpretazione, essendo la decisione incentrata sulla disciplina transitoria e sui criteri di valutazione della sostituzione.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La norma transitoria della riforma Cartabia impone, per i procedimenti pendenti in fase di merito alla data di entrata in vigore della riforma, l'applicazione della disciplina previgente se più favorevole; la Corte afferma che non è consentita un'applicazione promiscua delle discipline succedutesi nel tempo.
art. 59 legge n. 689 del 1981
Nella formulazione previgente conteneva condizioni soggettive più restrittive per la sostituzione della pena; nella disciplina riformata non individua i precedenti penali come condizioni ostative soggettive, ma la Corte ammette che essi possano comunque essere valutati ai fini della prognosi sull'adempimento delle prescrizioni e sull'idoneità della misura.
art. 58 legge n. 689 del 1981
La disposizione, come riformulata, attribuisce al giudice un potere discrezionale da esercitare alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p. e individua due specifiche condizioni negative: l'inidoneità della pena sostitutiva a prevenire la commissione di ulteriori reati e la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
art. 20-bis cod. pen.
È richiamato come riferimento alle pene sostitutive previste dall'ordinamento, che il giudice può applicare e scegliere secondo i criteri dell'art. 58 l. 689/1981.
art. 133 cod. pen.
La Corte ribadisce che il giudizio discrezionale sulla sostituzione della pena deve essere condotto secondo i criteri di commisurazione e valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo previsti da questa norma.
art. 545-bis cod. proc. pen.
È richiamato per affermare che, dopo la modifica apportata dal d.lgs. 31/2024, l'imputato non può dolersi del mancato esercizio del potere del giudice di proporre d'ufficio l'applicazione delle pene sostitutive.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi di questa norma, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disciplina transitoria della riforma Cartabia va applicata in base allo stato del processo alla data di entrata in vigore della riforma, senza poter combinare selettivamente regole previgenti e sopravvenute.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere proposta tempestivamente nel grado in cui il processo è pendente; se formulata per la prima volta in appello quando avrebbe dovuto essere proposta in primo grado, è inammissibile.
- I precedenti penali non costituiscono, di per sé, una causa ostativa automatica alla sostituzione della pena, ma possono essere valorizzati dal giudice nella valutazione prognostica sull'idoneità rieducativa della misura e sulla probabilità di rispetto delle prescrizioni.
- Il giudice può negare la pena sostitutiva quando, considerando complessivamente precedenti, personalità dell'imputato e condotta complessiva, formi una prognosi negativa ragionevolmente motivata sull'adempimento delle prescrizioni e sulla finalità rieducativa della misura.
- La motivazione sul diniego della pena sostitutiva è sufficiente se dà conto, in modo sintetico ma logico, degli elementi che sorreggono il giudizio di inidoneità della misura alternativa, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singolo precedente.
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