Cassazione Penale, Sentenza n. 05164/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Proietti ha chiesto che fosse computato nel presofferto il periodo in cui era sottoposto all'obbligo di dimora nel procedimento n. 718/2016. Il Tribunale di Cassino ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che l'obbligo di dimora non fosse corredato di prescrizioni aggiuntive tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari. Il ricorso deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che a Proietti erano state imposte prescrizioni aggiuntive: obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria tra le 15:00 e le 17:00, divieto di uscire dall'abitazione dalle 21:00 alle 6:30, obbligo di essere reperibile sul luogo di lavoro e di comunicare preventivamente orari e luoghi in caso di spostamenti lavorativi. Il ricorso sosteneva che tali prescrizioni, essendo arbitrarie ed eccedenti le esigenze cautelari, rendevano la misura assimilabile agli arresti domiciliari cd. "lavorativi" e quindi fungibile ai fini del computo del presofferto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di dimora è fungibile con la pena solo se accompagnato da imposizioni arbitrarie che lo rendano assimilabile agli arresti domiciliari. Ha ritenuto che la prescrizione di permanenza domiciliare notturna (circa nove ore e mezzo) rientra nella fascia comunemente riservata al riposo e non travalica le finalità preventive né il tempo usualmente trascorso in dimora per vita e cura personale. Le ulteriori prescrizioni (presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo di comunicare spostamenti, reperibilità lavorativa) sono state considerate limitate e non equivalenti a un divieto di allontanamento dall'abitazione; dunque non costituiscono forma surrettizia di arresti domiciliari. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'obbligo di dimora non è fungibile con la pena inflitta salvo che sia accompagnato da obblighi tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari; la Corte conferma che la fungibilità richiede imposizioni arbitrarie e più gravose.
art. 283, comma 4, cod. proc. pen.
art. 283, comma 4, cod. proc. pen.
Consente di prescrivere la permanenza domiciliare in alcune ore del giorno; tale prescrizione assume carattere di arbitrarietà se imposta per un lasso temporale eccedente le esigenze cautelari e il tempo usualmente trascorso in dimora per vita, riposo e cura.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Regola gli arresti domiciliari, inclusa la disciplina delle eventuali modalità che possono consentire attività lavorative; la Corte utilizza tale riferimento per distinguere l'effettiva gravosità della misura.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante per le istanze di computo del presofferto presentate al giudice dell'esecuzione; il Tribunale aveva dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi di detta disposizione.
Tributo alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in applicazione di questa norma.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora è fungibile con la pena solo quando le prescrizioni accessorie imposte travalicano le esigenze cautelari e introducono un effettivo divieto di permanenza domiciliare assimilabile agli arresti domiciliari.
- La valutazione della fungibilità è concreta: va considerata la fascia oraria, la durata complessiva della permanenza domiciliare e se il periodo coincide con l'ordinario riposo notturno (che di norma non determina fungibilità).
- Prescrizioni accessorie come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o l'obbligo di comunicare spostamenti sono, di per sé, povere di incisività limitativa rispetto alla libertà personale e non bastano a determinare la fungibilità, salvo che siano rese così gravose e restrittive da imporre di fatto la permanenza domiciliare.
- Il ricorrente che invoca la fungibilità deve dimostrare che le prescrizioni sono arbitrarie o eccedenti le specifiche esigenze cautelari; il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente e con riferimento alle circostanze concrete.
- Nelle ipotesi di cumulo di più prescrizioni va valutato l'effetto complessivo sulla vita lavorativa e sociale: se la sommatoria delle limitazioni ostacola in modo significativo l'attività lavorativa e la vita quotidiana, può sussistere spazio per riconoscere la fungibilità.
- Il riferimento giurisprudenziale privilegiato è all'esistenza di un divieto di allontanamento dall'abitazione in ore significative del giorno; misure che incidono prevalentemente su fasce notturne dedicate al riposo sono meno propense a essere considerate equiparabili agli arresti domiciliari.
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