Cassazione Penale, Sentenza n. 4545/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/02/2021 che aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 660 c.p., restituendo gli atti al pubblico ministero perché valutasse la possibilità di chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; il Procuratore contestava l'abnormità del provvedimento sostenendo che la restituzione degli atti provocava indebita regressione e stallo del procedimento poiché, a suo avviso, l'abitualità delle condotte escluderebbe la particolare tenuità
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 20569/2018 (Ksouri) per affermare che non è abnorme che il GIP, investito della richiesta di decreto penale, restituisca gli atti al pubblico ministero per verificare la sussistenza della particolare tenuità del fatto. Tale restituzione non costituisce invasione di competenze del P.M. né indebita regressione o paralisi del procedimento: il P.M. mantiene i poteri di iniziativa e può riproporre la richiesta di decreto (corretta), procedere con altro rito o chiedere l'archiviazione. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato come inammissibile
Norme richiamate
art. 660 c.p.
norma che disciplina il reato contestato all'imputata (illecito per cui era chiesta l'emissione del decreto penale di condanna)
art. 131-bis c.p.
consente l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; il GIP può richiamare al P.M. la valutazione su questo istituto e verificare se il fatto abbia carattere particolarmente tenue
art. 459 c.p.p.
regola la restituzione degli atti al pubblico ministero; la Corte rileva che tale restituzione non determina indebito ritorno a fase già esaurita né paralisi procedimentale
Sez. Un. Corte di cassazione, sent. n. 20569/2018 (Ksouri)
giurisprudenza di legittimità che autorizza il GIP a restituire gli atti al P.M. per la valutazione della particolare tenuità e conferma che ciò non è abnorme né invasivo delle competenze del P.M.
Massime di principio
- Il GIP, valutando una richiesta di decreto penale, può restituire gli atti al P.M. per verificare la sussistenza della particolare tenuità del fatto senza che ciò costituisca un'abnormità impugnabile in Cassazione
- La restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 459 c.p.p. non comporta una paralisi del procedimento: il P.M. può riproporre la richiesta di decreto (corretta), adottare un diverso rito o chiedere l'archiviazione
- La presenza di elementi che suggeriscano l'abitualità della condotta non impedisce automaticamente la valutazione della particolare tenuità: tale valutazione appartiene al giudice ma può legittimamente essere rimessa al P.M. per iniziativa o riesame
- In situazioni simili, chi agisce (P.M. o difesa) dovrebbe considerare che il rimando del GIP è strumento di qualificazione giuridica e di garanzia procedurale, non un pregiudizio procedimentale;
- Per evitare contestazioni di abnormità, il P.M. che riceve la restituzione può: integrare o correggere la richiesta di decreto, scegliere un diverso rito o presentare richiesta di archiviazione motivata sulla base dell'art. 131-bis c.p.
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