Cassazione Penale, Sentenza n. 16522/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura sulla qualificazione del garage come "luogo di privata dimora"/pertinenza ai fini dell'art. 624 (e 624-bis) c.p., con richiesta di riqualificazione del fatto; 2) censura per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento), avendo il ricorrente spontaneamente restituito il bene sottratto il medesimo giorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo come inammissibile e manifestamente infondato, confermando la qualifica del garage come pertinenza della privata dimora e la conformità della motivazione della Corte territoriale all'orientamento di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che i giudici di appello non abbiano adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p., posto che dagli atti risulta la spontanea e tempestiva restituzione della refurtiva da parte del ricorrente; per tale ragione ha annullato la sentenza limitatamente a quella statuizione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
L'attenuante del risarcimento richiede che gli effetti ripristinatori (in particolare la restituzione della cosa sottratta) siano effettivi, integrali e riconducibili alla tempestiva e spontanea volontà dell'imputato; se la restituzione avviene indipendentemente dalla volontà del reo, l'attenuante non è applicabile.
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto; la contestazione principale verteva sulla qualificazione del luogo del fatto rispetto alla fattispecie aggravata/privilegiata (furto in abitazione/pertinenza).
art. 624-bis cod. pen.
Rilevata la giurisprudenza che estende la nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" a beni contigui destinati in modo durevole al servizio del bene principale; applicata per ritenere il garage pertinenza dell'abitazione.
Sent. Sez. Un., 2017 (Rv. 270076)
Richiamata per il principio che per "luogo di privata dimora" si intendono aree in cui si compiono in maniera non occasionale atti di vita privata, non aperte al pubblico e non accessibili ai terzi senza consenso.
Cass. Sez.4, n. 50105 del 05/12/2023 (Santin, Rv.285470-01)
Conferma l'orientamento secondo cui la pertinenza si valuta in funzione della contiguità e della destinazione durevole al servizio del bene principale.
Cass. Sez.4, n. 5789 del 04/12/2019 (Gemottine, Rv.278446)
Ulteriore riferimento giurisprudenziale a sostegno della qualificazione pertinenziale dei locali contigui all'abitazione.
Cass. Sez.2, n. 46588 del 29/11/2011 (El Sayed, Rv.251222-01)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'attenuante del risarcimento non può essere riconosciuta quando la restituzione della cosa è avvenuta autonomamente per iniziativa delle forze dell'ordine o di terzi.
Cass. Sez.2, Sent. n. 29715 del 21/06/2022 (Rv.283684-01)
Confermato il criterio secondo cui l'efficacia dell'azione risarcitoria ai fini dell'attenuante dipende dalla tempestività e spontaneità della condotta restitutoria imputabile all'autore del reato.
Massime di principio
- Un garage contiguo all'abitazione può essere qualificato quale pertinenza della privata dimora se è destinato in modo durevole ad atti della vita privata e non è aperto al pubblico; la contiguità di servizio con l'abitazione è un indice rilevante.
- L'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. (risarcimento) richiede la spontanea e tempestiva volontà del reo nella restituzione della cosa o nel ripristino integrale degli effetti; se la restituzione avviene per intervento di terzi o delle forze dell'ordine, l'attenuante non si può riconoscere.
- I giudici devono motivare specificamente il diniego dell'attenuante quando dagli atti emergono elementi documentali (annotazioni di P.G., verbali di restituzione) che indicano una possibile spontanea restituzione; una motivazione apodittica può determinare l'annullamento e il rinvio.
- In caso di errori di valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti la Cassazione provvede all'annullamento parziale e al rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri consolidati di diritto.
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