Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

T.I. S.p.A. ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto percettivo, omettendo di considerare tre motivi di ricorso già formulati nei gradi di merito, riproposti in appello e in cassazione, ma dichiarati assorbiti. Tali motivi riguardavano la carenza di soggettività passiva d'imposta della società, il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'inapplicabilità delle sanzioni, anche per l'incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo che l'omessa considerazione dei motivi riproposti costituiva un errore di fatto decisivo. Tuttavia, non ha esaminato direttamente tali questioni, perché non affrontate dai giudici di merito e, almeno in parte, implicanti valutazioni di merito. In sede rescissoria ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché esamini i motivi rimasti assorbiti e provveda anche sulle spese. L'accoglimento della revocazione non ha dunque definito definitivamente la controversia a favore della società.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Consente di chiedere la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando il giudice abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente accertata, o viceversa, e tale errore sia decisivo.

  • Art. 346 c.p.c.

    Impone alla parte vittoriosa in primo grado di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite, per evitare che si intendano rinunciate.

  • Art. 384 c.p.c.

    Disciplina i poteri della Corte di cassazione, compresa la possibilità di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; tale possibilità viene esclusa quando restano questioni di merito non esaminate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, artt. 1 e 2 e tariffa, art. 21

    Normativa posta a fondamento della pretesa relativa alla tassa di concessione governativa nel settore delle telecomunicazioni.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 25, 160 e 218, comma 1, lett. s)

    Disciplina il Codice delle comunicazioni elettroniche e la liberalizzazione del settore; la Corte aveva ritenuto che la liberalizzazione non avesse eliminato il presupposto della tassa collegato al controllo tecnico.

Massime di principio

  • La mancata percezione dell'esistenza di un motivo di ricorso già presente negli atti può costituire errore di fatto revocatorio, se il fatto processuale era immediatamente verificabile e decisivo per la decisione.
  • Quando una questione è stata dichiarata assorbita nei gradi di merito, deve essere espressamente riproposta nel successivo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in caso contrario può considerarsi rinunciata.
  • La Corte di cassazione non può normalmente esaminare per la prima volta questioni rimaste assorbite e non decise dai giudici di merito, soprattutto quando richiedono accertamenti o valutazioni di fatto.
  • L'accoglimento della revocazione non implica necessariamente la vittoria definitiva nel merito: può comportare soltanto la cassazione della decisione e il rinvio al giudice competente per l'esame delle questioni omesse.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni rimaste assorbite applicando i principi di diritto già stabiliti dalla Corte di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.