Cassazione Penale, Sentenza n. 45903/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 08/06/2023 del Tribunale di Fermo che, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha concordato determinate pene detentive e pecuniarie e successivamente ha sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva di importo tale da corrispondere a una sostituzione di pena superiore al limite di un anno previsto dall'art. 20-bis c.p.; il P.M. ha dedotto l'illegalità della sostituzione della pena detentiva eccedente il limite legale e la procedura bifasica non consentita nel patteggiamento
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del P.M. ritenendolo fondato. Ha rilevato due errori: (1) l'adozione di una procedura "bifasica" non prevista per il patteggiamento ex art. 444 c.p.p., posto che la eventuale pena sostitutiva doveva essere oggetto dell'accordo tra le parti; (2) la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria è risultata illegale perché eccede il limite di un anno stabilito dall'art. 20-bis c.p. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio, per entrambi gli imputati, della sola sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva; il patteggiamento e la determinazione della pena antecedente alla sostituzione restano validi e non è stato disposto rinvio al Tribunale
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Nel patteggiamento la pena concordata costituisce oggetto dell'accordo: ogni modifica sostanziale (quale la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva) deve anch'essa essere parte dell'accordo; non è ammessa una procedura "bifasica" in cui il giudice aggiunge successivamente una sostituzione non concordata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Individua il reato (riferito alla normativa sugli stupefacenti) per il quale è stato concordato il patteggiamento; la natura del reato è rilevante ai fini della determinazione della pena ma non giustifica sostituzioni di pena in contrasto con i limiti di legge.
art. 20-bis cod. pen.
Introdotto dal d.lgs. 150/2022, stabilisce la cornice normativa che limita la possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive (quali la multa) entro il limite massimo di un anno di pena detentiva; la sostituzione oltre tale limite è illegale e non mera irregolarità.
d.lgs. 150/2022
Ha introdotto/modificato l'art. 20-bis c.p. e quindi fissato il nuovo limite per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; viene interpretato come norma di limite inderogabile alla discrezionalità del giudice nel patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. qualsiasi modifica della pena concordata (compresa la sua sostituzione con una pena pecuniaria) deve risultare dall'accordo tra le parti; il giudice non può operare una "seconda fase" decisionale non prevista dall'accordo.
- La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria è ammessa solo nei limiti stabiliti dall'art. 20-bis c.p.; se la sostituzione comporta un'equivalenza a pena detentiva superiore a un anno, essa è illegale e annullabile.
- Quando la sostituzione della pena è illegale per violazione di un limite sostanziale (art. 20-bis), la Corte può annullare la sola sostituzione senza necessità di rinviare l'intero patteggiamento se l'accordo originario è altrimenti valido.
- Difesa e P.M. devono verificare espressamente nei verbali di patteggiamento che eventuali pene sostitutive siano concordate e rispettino i limiti di legge; l'omissione espone al rischio di impugnazioni e annullamenti analoghi.
- L'illegittimità formale (es. errori procedurali) può essere distinta dall'illegalità sostanziale: la violazione di un limite imposto da norma penale sostanziale (art. 20-bis) comporta nullità della misura sostitutiva, non mera irregolarità contestabile solo in sede amministrativa o disciplinare.
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