Cassazione Penale, Sentenza n. 23263/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per ricettazione di un telefono cellulare. Ha proposto cinque motivi: (1) utilizzabilità della deposizione del teste nipote Cascio Vito, che aveva invocato la facoltà di non rispondere; (2) illogicità della motivazione basata sui tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di Cascio, ritenute dal ricorrente insufficienti a provare il suo possesso esclusivo del telefono; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (4) diniego delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; (5) vizio nella determinazione della pena, troppo distante dai minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo tardivo perché l'eccezione relativa all'omesso avviso della facoltà di astensione dei prossimi congiunti doveva essere sollevata prima dell'esame o immediatamente dopo, e comunque nei termini di decadenza previsti (artt.181 e 182 c.p.p.), per cui la parte era decaduta. Gli altri motivi attengono alla valutazione di merito (apprezzamento dei tabulati, attendibilità della testimonianza, esclusione della particolare tenuità del fatto, diniego delle attenuanti e della riduzione di pena) e sono dunque non sindacabili in questa sede: la motivazione dei giudici di merito è ritenuta priva di vizi logici o giuridici. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e al ricorrente è stata imposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione al contraddittorio scritto; indica la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.
art. 199 cod. proc. pen.
Disciplina la facoltà di astensione dalla testimonianza dei 'prossimi congiunti' dell'imputato; la Corte interpreta la nozione facendo riferimento all'art. 307 c.p. e valuta la nullità dell'omesso avviso come relativa e soggetta a termini di decadenza.
art. 307, comma quarto, cod. pen.
Richiamato per identificare i soggetti qualificabili come 'prossimi congiunti' nella nozione dell'art. 199 c.p.p.; include il nipote 'ex fratre' nel novero dei prossimi congiunti.
artt. 178, 179 cod. proc. pen.
Menzionati per distinguere la nullità relativa (omesso avviso ai prossimi congiunti) dalle nullità più gravi ricomprese in tali articoli; la nullità relativa non è riconducibile a quelle categorie.
art. 181 comma 4 e art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Stabiliscono i termini di decadenza per far valere la nullità dell'esame testimoniale; la mancata tempestiva eccezione comporta la decadenza.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha ritenuto che il valore del bene (telefono) fosse 'di ben apprezzabile consistenza' e quindi non applicabile, valutazione insindacabile in Cassazione se ben motivata.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Attenuante della minore gravità o altro motivo attenuante specifico: la Corte territoriale ha escluso il suo riconoscimento in relazione al valore del bene, decisione rientrante nella discrezionalità di merito.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione sottolinea che la graduazione della pena è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile se priva di arbitrarietà o illogicità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Cassazione ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000.
Massime di principio
- Le nullità relative collegate all'omesso avviso della facoltà di astensione dei prossimi congiunti devono essere eccepite tempestivamente (prima o immediatamente dopo l'esame) o risultano decadute; sollevatele nel processo di merito o nell'immediato per non perderle.
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio: censure che chiedono diversa ponderazione di tabulati o testimonianze sono inammissibili salvo vizi logici o giuridici nella motivazione dei giudici di merito.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti attiene alla discrezionalità del giudice di merito; per ottenerli è necessario dimostrare elementi concreti che riducano il disvalore del fatto e il grado di colpevolezza.
- La determinazione della pena rientra nella valutazione del giudice di merito conformemente agli artt. 132 e 133 c.p.; per contestarla in Cassazione occorre provare arbitrio o illogicità nella motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità espone il ricorrente a sanzioni economiche (spese processuali e somma per la Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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