Cassazione Penale, Sentenza n. 34415/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, gravato da custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e per numerosi reati-fine di cui all’art. 73 dello stesso decreto, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, con braccialetto elettronico. Il GIP aveva respinto l’istanza e il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto. Con il primo motivo il ricorrente lamentava vizio di motivazione in relazione alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, invocando il tempo trascorso tra i fatti contestati e l’emissione della misura (cosiddetto “tempo silente”). Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a fronteggiare i pericula libertatis, sostenendo che l’abitazione materna non fosse mai stata luogo di riunioni o di svolgimento delle attività illecite contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è precluso perché la questione del cosiddetto “tempo silente” era già stata esaminata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1600/25 del 10 dicembre 2025, resa sul precedente ricorso dell’indagato contro l’ordinanza emessa in sede di riesame ex art. 309 c.p.p.; in assenza di elementi di novità opera il giudicato cautelare, che impedisce un nuovo sindacato sui presupposti genetici della misura. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico: il ricorrente non si è confrontato analiticamente con le ragioni del Tribunale e non ha offerto elementi idonei a superare la duplice presunzione, inclusa quella di adeguatezza della sola misura carceraria. Il mero trasferimento del domicilio non è stato ritenuto decisivo, anche perché l’abitazione indicata si trovava nello stesso comune individuato come centro della rete di affari e di spaccio del sodalizio. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la comunicazione del provvedimento all’istituto penitenziario in cui è detenuto.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, e per numerosi reati- fine ex art. 73 cit. d.P.R.
La norma individua uno dei reati per i quali l’indagato è sottoposto alla misura cautelare; la sentenza non affronta questioni interpretative sulla fattispecie.
art. 73 d.P.R. 309/1990
indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, e per numerosi reati- fine ex art. 73 cit. d.P.R.
La norma è richiamata per identificare i numerosi reati-fine contestati; la decisione non ne esamina gli elementi costitutivi.
art. 310 c.p.p.
Il Tribunale di Reggio Calabria - adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.-confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico, avanzata da Domenico Laganà
La disposizione è la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Tribunale contro il rigetto della richiesta di sostituzione della misura.
art. 309 c.p.p.
La dedotta questione è stata, tuttavia, già esaminata dalla Sezione terza di questa Corte, con sentenza n. 1600/25 del 10 dicembre 2025 (cfr sub § 4.2.), a seguito di ricorso presentato da Domenico Laganà avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria ex art. 309 cod. proc. pen.
Il precedente sindacato svolto in sede di riesame, insieme all’assenza di elementi di novità, determina la preclusione cautelare alla reiterazione della questione già dedotta.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, quando non se ne possa escludere la riconducibilità a colpa del ricorrente, il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In materia cautelare, quando una questione relativa ai presupposti genetici della misura è già stata sottoposta al giudice del riesame e successivamente alla Corte di cassazione, la decisione produce un effetto preclusivo: in assenza di elementi di novità, la stessa questione non può essere nuovamente dedotta per ottenere un nuovo sindacato sui medesimi presupposti.
- La censura sulla scelta della misura cautelare è aspecifica se non si confronta analiticamente con le ragioni della decisione impugnata e non indica elementi idonei a contrastarne la valutazione di adeguatezza.
- Il mero mutamento del domicilio indicato per gli arresti domiciliari non è di per sé sufficiente a dimostrare l’adeguatezza della misura meno afflittiva, quando il domicilio ricade nel medesimo contesto territoriale individuato come centro dell’attività illecita del sodalizio.
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