Circolare n. 16/E del 11/06/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico la disciplina agevolativa prevista dal decreto-legge n. 179/2012 per start-up innovative e incubatori certificati: definizioni, requisiti per l’accesso, regime di pubblicità ed esoneri, esclusione dalla disciplina delle società di comodo, incentivi su strumenti finanziari e apporti di opere/servizi, semplificazioni per il credito d’imposta assunzioni e soprattutto incentivi fiscali per gli investimenti nel capitale delle start-up innovative. Vengono chiariti ambito soggettivo, misura del beneficio, modalità di fruizione, documentazione necessaria, cause di decadenza e conseguenze fiscali della perdita dei requisiti o della cessione anticipata delle partecipazioni.
Agevolazioni fiscali per start-up innovative e incubatori certificati
Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati
La circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulla disciplina introdotta dagli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente modificata e attuata. Il documento ricostruisce in modo sistematico le misure di favore previste per start-up innovative e incubatori certificati, con particolare attenzione agli incentivi fiscali per il personale, agli apporti di opere e servizi e agli investimenti nel capitale delle start-up.
Quadro normativo e finalità della disciplina
La circolare richiama la ratio del cosiddetto "decreto crescita-bis", volto a creare un quadro nazionale coerente per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, favorendo crescita sostenibile, sviluppo tecnologico, nuova imprenditorialità e occupazione. Viene evidenziato che la disciplina originaria è stata successivamente corretta dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha reso meno restrittivi alcuni requisiti di accesso alla qualifica di start-up innovativa.
La disciplina agevolativa oggetto della circolare comprende:
- la non applicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica;
- l’esonero da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale camerale;
- l’esenzione fiscale e contributiva dei piani di assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori;
- la non imponibilità degli strumenti finanziari emessi a fronte di opere o servizi;
- la semplificazione dell’accesso al credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato;
- le detrazioni e deduzioni per chi investe nel capitale delle start-up innovative.
Nozione di start-up innovativa
La start-up innovativa è definita come società di capitali, anche cooperativa, di diritto italiano o Societas Europaea residente in Italia, non quotata, che possiede determinati requisiti cumulativi:
- costituzione e svolgimento dell’attività da non più di 48 mesi;
- oggetto sociale esclusivo o prevalente riferito allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno;
- assenza di distribuzione di utili dalla costituzione e per tutta la durata del regime;
- sede principale degli affari e interessi in Italia;
- mancata costituzione a seguito di fusione, scissione, cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
La circolare precisa che il divieto relativo a fusioni, scissioni e cessioni va inteso in senso ampio, come divieto di costituzione agevolata per effetto di riorganizzazioni aziendali, includendo anche il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. La trasformazione, invece, non è ostativa. È riportato anche un chiarimento del MiSE che ha ammesso, in uno specifico caso, l’accesso al regime per una s.r.l. unipersonale nata dalla cessione di un’azienda individuale titolare di privativa industriale.
Requisiti alternativi delle start-up innovative
Oltre ai requisiti cumulativi, è sufficiente il possesso di almeno uno dei requisiti alternativi previsti dall’articolo 25, comma 2:
- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore della produzione; sono incluse, tra le altre, sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan, servizi di incubazione, costi di personale e consulenti impiegati in ricerca e sviluppo, spese per proprietà intellettuale; il requisito deve risultare dal bilancio o, nel primo anno, da dichiarazione del legale rappresentante;
- impiego di personale qualificato in misura almeno pari a un terzo della forza lavoro complessiva, oppure almeno due terzi della forza lavoro complessiva con laurea magistrale;
- titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale o di diritti su un programma per elaboratore originario registrato, purché direttamente afferente all’oggetto sociale.
La circolare ricorda inoltre la categoria delle start-up a vocazione sociale, operanti esclusivamente in settori di particolare valore sociale, per le quali è previsto un incentivo rafforzato per gli investitori.
Start-up innovative non residenti e start-up già esistenti
Sono incluse anche le società non residenti dell’UE o dello SEE che esercitano in Italia un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione. Per tali soggetti la circolare precisa che il requisito dell’oggetto sociale innovativo deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione italiana e che alcuni requisiti, come la sede principale degli affari in Italia, non sono richiesti per evidenti ragioni di residenza estera.
Quanto alle società già costituite alla data di entrata in vigore della disciplina, esse possono accedere al regime mediante deposito al registro delle imprese di una dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti. La circolare riporta anche, sulla base di un chiarimento del MiSE, la durata massima del regime per le società già esistenti, calcolata in funzione della data di costituzione.
Incubatori certificati
Gli incubatori certificati sono società di capitali, anche cooperative, residenti in Italia, che offrono servizi, anche non esclusivi, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Per qualificarsi devono possedere requisiti specifici relativi a:
- strutture adeguate ad accogliere start-up, anche con spazi per test, prove e ricerca;
- attrezzature adeguate, come banda ultralarga, sale riunioni e macchinari per prototipi;
- amministrazione o direzione affidata a persone di riconosciuta competenza e struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- adeguata e comprovata esperienza di sostegno a start-up innovative.
Il possesso dei requisiti va autocertificato all’atto dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, con aggiornamenti periodici e con attestazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento equivale alla perdita dei requisiti.
Pubblicità legale ed esoneri da bollo, diritti camerali e segreteria
Per accedere al regime di favore, start-up e incubatori devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, in aggiunta alla sezione ordinaria. Dal momento dell’iscrizione, sono esonerati dal pagamento:
- dell’imposta di bollo;
- dei diritti di segreteria per gli adempimenti di iscrizione;
- del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.
La circolare chiarisce che l’esonero va interpretato in senso ampio, comprendendo anche gli atti successivi all’iscrizione, come gli aumenti di capitale agevolati. L’agevolazione resta subordinata al mantenimento dei requisiti e non può protrarsi oltre il quarto anno di iscrizione.
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica
Le start-up innovative non sono soggette, per tutto il periodo in cui mantengono la qualifica, alla disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994 né a quella delle società in perdita sistematica. La circolare spiega che, una volta cessata la qualifica di start-up, torna applicabile il test di operatività e il triennio di osservazione per la disciplina delle perdite sistematiche decorre dal periodo d’imposta successivo alla perdita della qualifica.
Incentivi su strumenti finanziari e piani di work for equity
L’articolo 27 prevede che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari, o dall’esercizio di diritti di opzione su tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini fiscali né ai fini contributivi, quando l’assegnazione proviene da start-up innovative o incubatori certificati a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi.
La circolare chiarisce:
- i soggetti beneficiari, includendo amministratori, dipendenti anche a tempo determinato o part-time e collaboratori continuativi;
- l’esclusione dei collaboratori occasionali;
- l’inapplicabilità del regime quando l’incarico di amministratore rientra nell’oggetto della professione del contribuente, ipotesi che può invece rientrare nel comma 4 relativo agli apporti di opere e servizi;
- l’assenza di limiti di importo, a differenza del regime generale dell’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR.
Sono agevolabili azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e diritti similari, inclusi i piani che prevedono assegnazione diretta, opzioni di sottoscrizione o acquisto, nonché promesse di assegnazione futura. L’agevolazione vale solo per strumenti emessi dalla start-up o dall’incubatore con cui il beneficiario intrattiene il rapporto, oppure da società direttamente controllate.
Effetti fiscali, cessione degli strumenti e decadenza dal regime
L’assegnazione o l’esercizio dell’opzione non genera imponibile nel momento in cui avviene. La successiva cessione degli strumenti finanziari, se effettuata verso soggetti terzi, dà luogo a reddito diverso secondo le regole ordinarie del TUIR. Se invece gli strumenti sono riacquistati dalla start-up, dall’incubatore, dalla società emittente o da soggetti del relativo gruppo, si verifica una causa di decadenza: il valore originariamente non tassato viene assoggettato a tassazione come reddito di lavoro nel periodo d’imposta della cessione.
La circolare precisa che la decadenza non si verifica quando il riacquisto è effettuato da soggetti estranei ai divieti indicati, né sono previsti limiti di tempo ulteriori rispetto al vincolo specifico di non riacquisto da parte dei soggetti rilevanti.
Decorrenza e cessazione del regime incentivato sugli strumenti finanziari
L’esenzione si applica agli strumenti finanziari e ai diritti attribuiti o esercitati a partire dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione. La cessazione della possibilità di assegnare nuovi strumenti con regime agevolato avviene:
- per le start-up innovative, al venir meno dei requisiti o comunque dopo quattro anni dalla costituzione, ovvero al diverso termine previsto per le start-up già esistenti;
- per gli incubatori certificati, al venir meno dei requisiti.
Resta però fermo che gli strumenti già assegnati continuano a beneficiare del regime di favore, salvo decadenza per riacquisto nei casi vietati.
Apporti di opere, servizi e crediti maturati
L’articolo 27, comma 4, dispone che azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di opere o servizi, anche professionali, o di crediti maturati per tali prestazioni, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento dell’emissione o della compensazione. La circolare sottolinea che il regime riguarda anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori quando il relativo reddito è di lavoro autonomo.
Non vi sono, in questo caso, restrizioni alla successiva cessione degli strumenti ricevuti: la cessione è tassata secondo le regole ordinarie dei redditi diversi, senza che la vendita alla start-up o all’incubatore produca effetti sul beneficio fruito. Resta impregiudicata l’applicazione del normale regime IVA alle prestazioni di servizi.
Credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato
L’articolo 27-bis introduce modalità semplificate per l’accesso al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 83/2012. La misura generale consiste in un credito pari al 35% del costo aziendale, fino a 200.000 euro annui per impresa, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con dottorato o laurea magistrale tecnico-scientifica impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Per start-up innovative e incubatori certificati la circolare evidenzia che:
- è agevolabile anche il costo relativo ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato;
- non si applicano gli obblighi ordinari di documentazione contabile certificata;
- l’istanza è presentata in forma semplificata;
- è prevista una riserva di 2 milioni di euro in regime de minimis, separata dalla quota destinata ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Agevolazione per chi investe nel capitale delle start-up innovative
L’articolo 29 introduce un regime agevolato ai fini delle imposte sui redditi per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative, effettuati direttamente o indirettamente tramite OICR qualificati o altre società che investono prevalentemente in tali imprese. L’agevolazione opera solo ai fini IRPEF e IRES e non si estende all’IRAP.
Per i soggetti IRPEF:
- spetta una detrazione del 19% della somma investita;
- l’investimento massimo detraibile è pari a 500.000 euro per periodo d’imposta;
- il beneficio va mantenuto per almeno due anni;
- la percentuale sale al 25% per investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up energetiche innovative.
Per i soggetti IRES:
- spetta una deduzione del 20% della somma investita;
- l’investimento massimo deducibile è pari a 1.800.000 euro per periodo d’imposta;
- il beneficio va mantenuto per almeno due anni;
- la percentuale sale al 27% nei casi agevolati speciali.
La circolare precisa che il beneficio non costituisce componente positivo di reddito e non rileva ai fini delle disposizioni del TUIR sulla determinazione del reddito e delle perdite.
Ambito soggettivo degli investitori e modalità di investimento
Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche residenti e non residenti, gli esercenti arti e professioni, gli imprenditori individuali e, in generale, i soggetti IRPEF; per i soggetti IRES, il beneficio spetta alle società ed enti soggetti all’imposta. La circolare ritiene ammissibili anche le società di persone, le società semplici, le società equiparate e le imprese familiari, secondo le regole del TUIR.
Gli investimenti possono essere effettuati direttamente o indirettamente tramite:
- organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative, definiti in base alla soglia del 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari;
- altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anch’esse con soglia del 70% delle immobilizzazioni finanziarie.
Sono esclusi gli investimenti effettuati tramite OICR o società a partecipazione pubblica, gli investimenti in start-up in difficoltà, nei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio, nonché gli investimenti effettuati da soggetti che già detengono, direttamente o indirettamente, più del 30% dei diritti di voto o del capitale della start-up, tenendo conto anche dei familiari e delle società controllate.
Nozione di investimento agevolato e limite complessivo per start-up
L’investimento agevolato consiste in conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione sia in occasione di aumenti di capitale, purché iscritti al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo. Sono agevolate anche la conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione e la sottoscrizione di aumenti di capitale mediante compensazione di crediti, con esclusione dei crediti derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi, ma non di quelli derivanti da prestazioni di lavoro o servizi rilevanti ai sensi dell’articolo 27.
Nel caso di investimenti indiretti, il beneficio spetta solo per la parte del conferimento che effettivamente determina capitalizzazione della società intermediaria e della start-up partecipata. Per le start-up non residenti con stabile organizzazione in Italia, l’agevolazione spetta in relazione agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione.
La circolare richiama il limite complessivo di 2.500.000 euro di conferimenti in denaro ricevuti da ciascuna start-up per periodo d’imposta: se il limite è superato, nessun investitore può beneficiare dell’agevolazione, neppure pro quota.
Momento di effettuazione dell’investimento
Il periodo d’imposta agevolato è individuato in base al momento in cui il conferimento si perfeziona:
- in caso di sottoscrizione in sede di costituzione, rileva la data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro imprese;
- in caso di aumento di capitale, rileva la data di deposito della delibera di aumento o, se successiva, quella dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento;
- in caso di conversione di obbligazioni convertibili, rileva la data di efficacia della conversione, con successivo deposito dell’attestazione di aumento di capitale;
- per la stabile organizzazione di start-up non residente, rileva il periodo d’imposta in cui si verifica l’incremento del fondo di dotazione.
Per gli investimenti indiretti, è necessario che anche la società intermediaria abbia già perfezionato il proprio aumento di capitale o l’atto costitutivo, a seconda del caso.
Meccanismo di fruizione per soggetti IRPEF e IRES
Per i soggetti IRPEF la detrazione del 19% si applica sull’importo investito entro 500.000 euro annui; il risparmio massimo, in via ordinaria, è pari a 95.000 euro. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. La circolare riporta un esempio di utilizzo pluriennale dell’eccedenza.
Per i soggetti IRES la deduzione del 20% si applica entro 1.800.000 euro annui; il risparmio d’imposta teorico massimo è pari a 99.000 euro, calcolato sull’aliquota IRES del 27,5% indicata dalla circolare. Anche per i soggetti IRES l’eccedenza non utilizzata per incapienza può essere riportata in avanti fino al terzo periodo d’imposta successivo.
La disciplina è applicabile anche in caso di consolidato nazionale o mondiale e di trasparenza fiscale, con regole specifiche di attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit o ai soci trasparenti.
Condizioni documentali per beneficiare dell’agevolazione sugli investimenti
Per poter usufruire dell’incentivo, gli investitori o i soggetti intermediari devono ricevere e conservare:
- una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di 2,5 milioni di euro di conferimenti per periodo d’imposta e indichi l’importo dell’investimento agevolabile;
- una copia del business plan della start-up, con informazioni dettagliate sull’attività, sui prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti e sulle exit strategy;
- per gli investimenti in start-up a vocazione sociale o energetiche, una certificazione dell’oggetto dell’attività;
- negli investimenti indiretti, la certificazione dell’intermediario qualificato circa il possesso dei requisiti e l’entità dell’investimento agevolabile.
Se la certificazione non è disponibile in tempo per la dichiarazione dei redditi del periodo in cui l’investimento si intende effettuato, il diritto al beneficio è rinviato al periodo d’imposta successivo.
Cause di decadenza dall’agevolazione sugli investimenti
La circolare elenca le principali cause di decadenza, tutte collegate alla necessità di mantenere l’investimento per almeno due anni:
- cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o dei diritti acquisiti;
- riduzione del capitale o distribuzione di riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi;
- recesso o esclusione dell’investitore;
- perdita dei requisiti della start-up innovativa entro il biennio;
- nelle ipotesi di investimento indiretto, perdita dei requisiti presso la società intermediaria.
Sono escluse dalla decadenza le cessioni gratuite o mortis causa e quelle derivanti da operazioni straordinarie, ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare eventuali comportamenti elusivi. Non costituisce causa di decadenza la semplice perdita dei requisiti per naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa, ma resta fermo il rispetto del biennio di detenzione.
Effetti della decadenza e restituzione del beneficio
Quando si verifica una causa di decadenza, il beneficio deve essere restituito con interessi legali. Per i soggetti IRPEF ciò avviene mediante incremento dell’imposta dovuta nel periodo di decadenza, pari alla detrazione fruita nei periodi precedenti, con versamento entro il termine del saldo IRPEF. Per i soggetti IRES si procede con un incremento del reddito imponibile del periodo di decadenza pari all’importo dedotto in precedenza, con interessi legali sull’imposta non versata.
La decadenza comporta anche la perdita del diritto a utilizzare in futuro eventuali eccedenze di detrazione o deduzione riportate in avanti e non ancora fruite.
Sintesi operativa per i professionisti
Per il lettore professionale, la circolare offre un quadro completo della disciplina delle start-up innovative e degli incubatori certificati, con particolare utilità pratica nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, nella gestione dell’iscrizione al registro delle imprese, nella pianificazione degli incentivi al personale e ai collaboratori, nella strutturazione dei conferimenti agevolabili e nella prevenzione delle cause di decadenza. Il documento è essenziale anche per impostare correttamente la documentazione probatoria richiesta, la tempistica di effettuazione degli investimenti e il trattamento fiscale di eventuali operazioni di dismissione o riorganizzazione.
Punti principali
Definizione e requisiti delle start-up innovative
La circolare definisce le start-up innovative come società di capitali, anche cooperative, di diritto italiano o Societas Europaea residente in Italia, non quotate, in possesso di requisiti cumulativi (costituzione e attività da non più di 48 mesi, oggetto sociale innovativo ad alto valore tecnologico, limite di 5 milioni di euro di valore della produzione dal secondo anno, assenza di distribuzione utili, sede principale in Italia, assenza di origine da fusione/scissione/cessione d’azienda o ramo). Sono inoltre richiesti almeno uno tra tre requisiti alternativi: spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione, impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un terzo o due terzi della forza lavoro, oppure titolarità/uso di privative industriali o software registrato afferenti all’attività. È chiarito anche il regime delle start-up a vocazione sociale.
Start-up non residenti e società già esistenti
Sono ricomprese anche le società non residenti dell’UE o SEE che operano in Italia tramite stabile organizzazione, purché compatibili i requisiti previsti. Per le start-up già costituite alla data di entrata in vigore della disciplina è possibile accedere al regime tramite dichiarazione al registro imprese, con una durata agevolativa variabile in base alla data di costituzione. La circolare riporta lo schema di applicazione massimo fino al 18 dicembre 2016 per le società costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012, fino al 18 dicembre 2015 per quelle costituite tra il 20 ottobre 2009 e il 19 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2014 per quelle costituite tra il 20 ottobre 2008 e il 19 ottobre 2009.
Incubatori certificati e regime pubblicitario
Gli incubatori certificati sono società di capitali, anche cooperative, residenti in Italia, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative. Devono possedere requisiti specifici relativi a strutture, attrezzature, competenza gestionale, collaborazione con università e centri di ricerca, e comprovata esperienza di supporto. Sia start-up sia incubatori devono iscriversi nella sezione speciale del registro imprese e depositare periodicamente dichiarazioni di mantenimento dei requisiti. Da tale iscrizione derivano esoneri dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale camerale, con durata non oltre il quarto anno di iscrizione e cancellazione d’ufficio in caso di perdita dei requisiti o mancato deposito della dichiarazione.
Società di comodo e perdita sistematica
Per tutto il periodo in cui mantengono la qualifica di start-up innovativa, tali società non sono soggette alla disciplina delle società non operative né a quella delle società in perdita sistematica. Una volta cessata la qualifica, torna applicabile il test di operatività e il triennio di osservazione per la disciplina della perdita sistematica decorre dal periodo d’imposta successivo alla perdita della qualifica.
Incentivi su strumenti finanziari e work for equity
L’articolo 27 prevede l’esenzione fiscale e contributiva per il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o dall’esercizio di diritti di opzione da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi di start-up e incubatori, con particolare riferimento a strumenti finanziari partecipativi. La circolare precisa beneficiari, strumenti ammessi, società emittenti rilevanti, assenza di limiti di importo e cause di decadenza, soprattutto il riacquisto degli strumenti da parte della start-up, dell’incubatore o di soggetti del medesimo gruppo. È inoltre chiarita la distinzione rispetto al regime generale del TUIR.
Apporti di opere o servizi
Le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di opere o servizi, anche professionali, resi a favore di start-up innovative o incubatori certificati, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche quando l’apporto consiste in crediti maturati per tali prestazioni. Il beneficio si applica al momento dell’emissione o della compensazione, ma non impedisce che la successiva cessione degli strumenti sia tassata secondo le regole ordinarie dei redditi diversi.
Credito d’imposta per assunzioni di personale qualificato
Per start-up innovative e incubatori certificati l’accesso al credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato avviene con modalità semplificate. È prevista anche l’agevolazione per assunzioni con contratto di apprendistato, l’esonero dalla documentazione contabile certificata ordinariamente richiesta e una priorità di accesso, con riserva di 2 milioni di euro gestita in regime de minimis, ferma la possibilità di concorrere alla misura generale.
Incentivi fiscali per gli investimenti nel capitale
L’articolo 29 introduce detrazioni IRPEF e deduzioni IRES per chi investe nel capitale sociale di una o più start-up innovative, anche indirettamente tramite OICR qualificati o altre società di capitali che investono prevalentemente in tali start-up. La misura vale per investimenti in denaro, anche mediante conversione di obbligazioni convertibili o compensazione di crediti ammessi, nel rispetto di limiti quantitativi e temporali. Per i soggetti IRPEF la detrazione è del 19% (25% per start-up a vocazione sociale o energetiche), entro 500.000 euro annui; per i soggetti IRES la deduzione è del 20% (27% nei casi agevolati), entro 1.800.000 euro annui. È richiesto il mantenimento dell’investimento per almeno due anni.
Documentazione, decadenza e restituzione del beneficio
Per fruire dell’agevolazione occorre acquisire e conservare la certificazione della start-up sul rispetto del limite di 2,5 milioni di euro di conferimenti per periodo d’imposta, il business plan con informazioni dettagliate e, per i casi agevolati speciali, la certificazione dell’oggetto dell’attività. La decadenza scatta, tra l’altro, per cessione anche parziale entro due anni, riduzione di capitale o distribuzione di riserve, recesso o esclusione dell’investitore, perdita dei requisiti della start-up entro il biennio o, per gli investimenti indiretti, perdita delle condizioni presso l’intermediario. In caso di decadenza, il contribuente deve restituire la detrazione o recuperare a tassazione la deduzione, con interessi legali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 16 giu 2014Circolare n. 17/E del 16/06/2014
- Circolare · 5 giu 2014Circolare n. 15/E del 5/06/2014
- Circolare · 4 giu 2014Circolare n. 13/E del 4/06/2014
- Circolare · 4 giu 2014Circolare n. 14/E del 4/06/2014
- Circolare · 24 giu 2014Circolare n. 18/E del 24/06/2014
- Circolare · 27 giu 2014Circolare n. 19/E del 27/06/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →