Cassazione Penale, Ordinanza n. 00748/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva revocato l'indulto già applicato nei suoi confronti, fino alla misura di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Con unico motivo ha dedotto che la revoca sarebbe stata disposta senza considerare i principi di offensività e ragionevolezza, il suo comportamento corretto e il fatto di essere da molti anni lontano da circuiti devianti; ha inoltre sostenuto che alcuni dei reati oggetto di condanna sarebbero stati unificati sotto il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché la revoca dell'indulto discende ex lege dall'accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006; tale presupposto risultava accertato nel caso concreto e non era stato specificamente contestato dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 241/2006
cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006
La revoca dell'indulto opera automaticamente quando sia accertata con sentenza irrevocabile una condotta di reato commessa nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge.
art. 591 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il dispositivo di inammissibilità comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste per tale esito.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto può operare automaticamente per legge quando risulti accertato con sentenza irrevocabile che il beneficiario ha commesso un reato nel periodo rilevante previsto dalla legge di concessione o di revoca.
- In sede di ricorso per cassazione contro la revoca dell'indulto, le censure che non contestino specificamente il presupposto legale della revoca sono manifestamente inammissibili.
- Argomenti fondati su offensività, ragionevolezza o meritevolezza del comportamento successivo del condannato non sono idonei a superare una revoca prevista ex lege in presenza del presupposto normativo.
- La deduzione della continuazione tra reati non elide, di per sé, il presupposto della revoca dell'indulto quando sia comunque intervenuto l'accertamento irrevocabile di una condotta rilevante nei termini di legge.
Come è indicizzato
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